Che cosa significa "Appello"?
Mezzo di impugnazione ordinario con il quale si possono far valere sia contestazioni di merito che di legittimità della sentenza appellata. L'appello ha un effetto devolutivo della causa al giudice di secondo grado, il quale deve riesaminare interamente la controversia (nei limiti, però, dei motivi dedotti dall'appellante). Si tratta di un rimedio riservato alla parte soccombente (anche solo parzialmente) in primo grado.
In appello è vietata l'introduzione sia del c.d. ius novorum (nuove domande o eccezioni), sia di nuovi mezzi di prova (art. 345 del c.p.c.).
In appello è vietata l'introduzione sia del c.d. ius novorum (nuove domande o eccezioni), sia di nuovi mezzi di prova (art. 345 del c.p.c.).