Tuttavia, le microcar a quattro ruote non possono sostare in queste aree poiché la sua definizione non è inglobata in quella dei ciclomotori ex art. art. 52 del Codice della strada del Codice della Strada, ma in quella dei motoveicoli riportata all’art. art. 53 del Codice della strada.
Essendo, quindi, a tutti gli effetti un motoveicolo, la sosta in uno spazio riservato ai ciclomotori e motocicli è assolutamente vietata.
Questo è stato ribadito anche dalla Cassazione nell'ordinanza n. 3432/2023, pronunciata in occasione di un verbale con il cui viene contestata la violazione dell'art. art. 7 del Codice della strada commi 1 e 14 del Codice della Strada ad un conducente che aveva parcheggiato la propria microcar nell’area parcheggio per cicli e ai motocicli.
Il verbale è stato contestato per illegittimità poiché la sosta si considerava consentita, dal momento che nel Codice l'art. 52 ricollega l’identità del veicolo a quella di un ciclomotore; per cui non sembrava esserci alcun tipo di impedimento alla sosta per il veicolo in quella zona.
Tuttavia, l'opposizione viene rigettata oltre che in primo e in secondo grado anche in Cassazione, che ha accolto solo uno dei motivi, riconfermando ciò che aveva concluso la Corte di Appello, ovvero la qualificazione della microcar come motoveicoloe, quindi, il divieto di sosta negli spazi destinati a cicli e motocicli.
Pertanto, la microcar viene definitivamente fatta rientrare nella definizione dell’art. 53 del Codice della Strada alla lettera h che definisce i quadricicli a motore come veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 tonnellate, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
Il conducente è stato, quindi, costretto a pagare la sanzione amministrativa stabilita per il divieto di sosta nelle aree dedicate ai cicli e motocicli.