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Fallimento di una parte: quale sorte per il processo civile pendente?

Fallimento di una parte: quale sorte per il processo civile pendente?
La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni non produce l'effetto interruttivo del processo.
Cosa accade se, durante lo svolgimento di un processo, una delle parti viene dichiarata fallita?
Per rispondere a tale quesito può innanzitutto guardarsi al quadro normativo delineato dal nostro Codice di rito, il quale offre soluzioni diversificate a seconda del momento in cui l’evento si verifica.

In particolare, per la fase precedente alla costituzione delle parti, rileva l’art. 299 c.p.c., per cui nel caso sopravvenga – come nel caso del fallimento – la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione.
In tal caso, quindi, il processo si interrompe ipso iure, non occorrendo alcun provvedimento del giudice: gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo sono nulli. Ciò in quanto il difensore non è stato ancora designato, sicchè il diritto di difesa della parte sarebbe inevitabilmente pregiudicato dalla prosecuzione del giudizio.

Per quanto riguarda poi la fase successiva alla costituzione delle parti, rileva invece l’art. 300 c.p.c., per cui il processo si interrompe nel momento in cui il procuratore dichiara in udienza l’avvenuto fallimento o ne dà notifica alle altre parti. Il legislatore specifica, inoltre, che
  • se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento;
  • se l'evento riguarda una parte contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall'altra parte o è notificato/certificato dall'ufficiale giudiziario.
Se il fallimento si verifica dopo la chiusura della discussione davanti al Collegio, ancora, si applica l’art. 300 ult. co., ai sensi del quale l’evento in questione non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione.

Ma che accade se il fallimento della parte si verifica dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni? Su tale fattispecie si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7076 del 3 marzo 2022.
La Suprema Corte, nello specifico, ha affermato che, dopo la precisazione delle conclusioni e la concessione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche ex articoli 190 e 352 c.p.c., non è più possibile dichiarare l'interruzione del processo in caso di fallimento sopravvenuto. La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni e la scadenza dei suddetti termini, infatti, “non produce l'effetto interruttivo del processo, essendo tale ipotesi equiparabile a quella in cui l'evento si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie.

A questi riguardi, i giuridici di legittimità hanno peraltro precisato che non giova invocare in senso contrario l'automatismo dell'effetto interruttivo proprio del fallimento (su cui cfr. SU n. 12154 del 2021): l’operatività di questo automatismo, invero, presuppone pur sempre che l'evento non sopravvenga oltre il limite temporale - costituito dalla scadenza dei termini per le conclusionali e le repliche o dalla chiusura della discussione orale - che segna il momento finale per l'ingresso nel processo di fatti rilevanti per il processo al di fuori del contraddittorio delle parti.

Chiarito che il giudizio non si interrompe, resta dunque da chiarire qual è la sorte della sentenza pronunciata dal giudice. Ebbene, sul punto la Cassazione – riproponendo un consolidato orientamento (cfr. Cass. n. 14472 e 27829 del 2017, n. 23042 del 2009) – ha precisato che “la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, ne' inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios act”.

Il caso di specie, in particolare, riguardava un giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale nel corso del quale la società appellante era stata dichiarata fallita. Il giudizio, dunque, era stato dichiarato interrotto e poi riassunto dalla stessa impresa fallita, mentre il Fallimento rimaneva contumace nel giudizio riassunto. La Corte d’appello aveva tuttavia dichiarato estinto il processo per difetto di legittimazione ad agire dell'impresa.
Avverso questa sentenza era dunque stato proposto ricorso per cassazione, alla luce – per quanto qui di interesse – della violazione dell'articolo 300 c.p.c., co. 4 per avere la Corte territoriale dichiarato l'interruzione del processo in una situazione in cui la causa era stata già introitata per la decisione. Nel ritenere tale motivo fondato, la Cassazione ha dunque precisato il principio sopra richiamato.


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