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Registrazioni in classe: possibili?

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Registrazioni in classe: possibili?
Per la Cassazione la registrazione delle voci degli alunni durante le lezioni si qualifica come trattamento di dati personali.
I professori sono autorizzati a registrare la lezione in classe? E, in caso di divieto, esso vale anche se la registrazione non è destinata alla diffusione ma è destinata all’uso personale del docente?

Recentemente è giunta all’attenzione della Corte di Cassazione una peculiare vicenda – svoltasi prima dell’avvento del GDPR – che vedeva come protagonista un professore di scuola secondaria superiore che aveva impugnato un ordine di servizio del dirigente dell’Istituto scolastico con il quale gli veniva vietato di registrare le lezioni svolte in classe, deducendone l’illegittimità. Gli studenti, infatti, si erano accorti di essere stati registrati nelle ore scolastiche e se ne erano lamentati con il Preside.
Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto la domanda e la Corte d’appello aveva poi confermato la sentenza di prime cure, essendo stato accertato che il professore non solo non aveva informato gli alunni della registrazione ma perfino aveva celato il registratore dietro i libri.

Avverso la sentenza di secondo grado aveva dunque proposto ricorso, lamentando - per quanto qui di interesse - la mancata applicazione dell’art. 5 comma 3 Codice privacy nella formulazione allora vigente, secondo cui le prescrizioni del Codice della privacy non si applicano ai casi di trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e non destinato in alcun modo alla diffusione. Il ricorrente, infatti, dichiarava di aver registrato solo per poi riascoltare a casa la propria lezione e migliorare la propria dialettica.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n.14270 del 5 maggio 2022, ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e nel resto infondato, operando alcune precisazioni in tema di registrazioni in classe.
Ebbene, innanzitutto, la Suprema Corte nella motivazione dell’ordinanza ha
  • richiamato l'art. 4 Codice privacy, comma 1, lett. a) – come vigente ratione temporis– ai sensi del quale costituiva "trattamento" dei dati personali qualunque operazione, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente (tra le altre attività) la registrazione di dati;
  • ricordato che ai sensi dello stesso comma 1, della successiva lett. b), è "dato personale" "qualunque informazione" relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente: la voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico, pertanto, costituisce un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata;
  • rilevato che nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta;
  • concluso che pertanto la registrazione della lezione si qualifica come trattamento di dati personali;
  • esclusa la sussistenza, nel caso di specie, dell’invocato fine personale di migliorare la propria dialettica, che comunque non giustificherebbe la registrazione anche degli interventi degli studenti.
Per tutti questi motivi, gli Ermellini hanno ritenuto pienamente legittimo l’espresso divieto di registrazione eventualmente imposto dal Dirigente Scolastico.


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