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I dati informatici costituiscono cose mobili e la loro sottrazione integra un'appropriazione indebita

I dati informatici costituiscono cose mobili e la loro sottrazione integra un'appropriazione indebita
Il dato informatico, pur sprovvisto dell’elemento della materialità e della tangibilità, può costituire oggetto di diritti penalmente tutelati ed essere quindi qualificato a tutti gli effetti come "cosa mobile".
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11959/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità o meno di qualificare i dati informatici come cose mobili, la cui sottrazione sia idonea ad integrare il reato di appropriazione indebita ex art. 646 del c.p.

La questione sottoposta al vaglio della Corte di legittimità traeva origine dalla vicenda che aveva visto come protagonista un uomo, il quale, prima di presentare le proprie dimissioni dalla società presso cui lavorava, aveva restituito il notebook aziendale, a lui affidato nel corso del rapporto lavorativo, con l'hard disk formattato, senza che vi fosse traccia dei dati informatici originariamente presenti, provocando, così, il malfunzionamento del sistema informatico aziendale. Lo stesso si era, altresì, impossessato dei dati originariamente esistenti, che in parte erano, poi, stati ritrovati nella sua disponibilità, all’interno di computer da lui utilizzati.

In seguito all’accaduto, l’imputato si era visto condannare, dalla Corte d’Appello, per il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 646 del c.p.

Di fronte alla propria condanna, l’uomo ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione eccependo, tra le altre cose, la violazione dell’art. 646 del c.p., in quanto, a suo avviso, i giudici di merito avevano errato nel qualificare i dati informatici come cose mobili e, di conseguenza, nel ritenerli suscettibili di appropriazione indebita.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Gli Ermellini hanno evidenziato, innanzitutto, come la giurisprudenza di legittimità abbia già avuto modo, in passato, di pronunciarsi in ordine alla possibilità di qualificare come cose mobili i dati informatici e, in particolare, i singoli files, seppur non in relazione al reato di appropriazione indebita.
Con alcune pronunce, infatti, è stato escluso che i files possano formare oggetto del reato di furto, di cui all'art. 624 del c.p., osservando che, rispetto alla condotta tipica della sottrazione, la particolare natura dei documenti informatici rappresenta un ostacolo logico alla realizzazione dell'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice, ad esempio nel caso di semplice copiatura non autorizzata di files contenuti in un supporto informatico altrui, poiché, in tale ipotesi, non si realizza la perdita del possesso della res da parte del legittimo detentore (cfr. Cass. Pen., n. 44840/2010; Cass. Pen., n. 3449/2003).
Altre pronunce hanno, altresì, escluso che l’oggetto dell’appropriazione indebita possa essere un bene immateriale (cfr. Cass. Pen., n. 33839/2011).

Tuttavia, come osservato dalla stessa Cassazione, nel sistema del Codice Penale la nozione di cosa mobile non è positivamente definita dalla legge, se non dall’art. 624 c.p., il quale, al comma 2, vi equipara l’energia elettrica ed ogni altra energia economicamente valutabile.
Quanto ai files, secondo le nozioni informatiche comunemente accolte, essi sono costituiti dall’insieme di dati, archiviati ed elaborati, a cui sia stata attribuita una denominazione secondo le regole tecniche uniformi. Si tratta della struttura principale con cui si archiviano i dati su un determinato supporto di memorizzazione digitale. Questa struttura possiede una dimensione fisica, la quale è determinata dal numero delle componenti necessarie per l'archiviazione e la lettura dei dati inseriti nel file. Le apparecchiature informatiche, infatti, elaborano i dati in esse inseriti mediante il sistema binario, classificando e attribuendo ai dati il corrispondente valore, mediante l'utilizzo delle cifre binarie.

Secondo gli Ermellini questi elementi descrittivi consentono di giungere ad una prima conclusione, sulla base della quale “il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l'esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati ed elaborati”.

Sulla base di ciò, dunque, secondo la pronuncia in esame, l’assunto da cui muove l’orientamento maggioritario, nel ritenere che il dato informatico non possieda i caratteri della fisicità, propri della cosa mobile, non è condivisibile, in quanto una più accorta analisi della sua nozione scientifica conduce a conclusioni diametralmente opposte.

In tale ottica gli Ermellini sono giunti a rilevare che l’elemento della materialità e, dunque, della tangibilità, di cui il dato informatico è chiaramente sprovvisto, perda notevolmente di rilievo, in quanto tale tipologia di dato può essere oggetto di diritti penalmente tutelati e possiede, quindi, tutti i requisiti propri della cosa mobile.
A rilevare è, infatti, piuttosto, la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro, a distanze rilevanti, oppure di essere custodito in ambienti virtuali, corrispondenti ai luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici.

Dunque, seppur difettando del requisito dell’apprensione materialmente percepibile, il file, in sé considerato, rappresenta comunque una cosa mobile, definibile in relazione alla sua struttura, alla possibilità di misurarne l’estensione e la capacità di contenere dati, nonché alla sua idoneità ad essere trasferito da un luogo ad un altro, anche senza l’intervento di strutture fisiche direttamente apprensibili dall’uomo. Senza dimenticare il fatto che il dato informatico possiede un indiscusso valore patrimoniale, in ragione delle sue possibilità di utilizzo e del contenuto specifico di ogni singolo dato.

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno, in conclusione, affermato il principio di diritto per cui: “i dati informatici (files) sono qualificabili come cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici, ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”.


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