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Articolo 554 quater Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

Dispositivo dell'art. 554 quater Codice di procedura penale

1. (1)Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

  1. a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593 bis, comma 2;
  2. b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso(2).

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 552, comma 3.

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l'udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

4. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.

5. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611.

6. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

In virtù della nuova udienza predibattimentale (introdotta con la riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) e dei suoi possibili epiloghi ai sensi dell’art. 554 ter del c.p.p., il legislatore ha dovuto anche prevedere un apposito mezzo di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere pronunciata in questa sede.

Spiegazione dell'art. 554 quater Codice di procedura penale

L’art. 554-quater c.p.p. (introdotto dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) detta un particolare regime per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito della nuova udienza predibattimentale ex art. 554 bis del c.p.p. e seguenti.

Il comma 1 stabilisce che tale pronuncia può essere impugnata. In particolare, può essere proposto appello da parte dei seguenti soggetti:

In pratica, la sentenza di non luogo a procedere predibattimentale può essere impugnata per gli stessi motivi per cui è possibile impugnare la sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare: ossia, quelli previsti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 428 del c.p.p..

Inoltre, a norma del comma 2, è possibile anche l’impugnazione della persona offesa. Però, l’appello della persona offesa è ammesso per i soli motivi di nullità previsti dal comma 3 dell’art. 552 del c.p.p.: ossia, i vizi di notifica del decreto di citazione a giudizio.

Anche in tal caso, l’art. 554-quater c.p.p. riprende la disciplina dell’udienza preliminare. Infatti, il comma 2 dell’art. 428 del c.p.p. stabilisce che la persona offesa può proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare, ma solo nei casi di nullità previsti dal comma 7 dell’art. 419 del c.p.p.: cioè, le nullità derivanti dalla mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio.

Il comma 3 disciplina le modalità di svolgimento del giudizio di impugnazione. La Corte d’appello decide in camera di consiglio con le forme dell’art. 127 del c.p.p..

Peraltro, il legislatore distingue i possibili epiloghi a seconda di chi ha proposto l’appello:
  • se l’appello è proposto dal pubblico ministero, la Corte o conferma la sentenza impugnata o non conferma la sentenza impugnata: in quest’ultima ipotesi, la Corte o fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza impugnata o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato;
  • se l’appello è proposto dall’imputato, la Corte o conferma la sentenza impugnata o non conferma la sentenza impugnata: in questo ultimo caso, emette sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.

Poi, il comma 4 stabilisce che, avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, l’imputato e il procuratore generale possono proporre ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’impugnazione è possibile soltanto per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 del c.p.p.: ossia, nei casi di violazioni di legge (quando il giudice, che ha emanato il provvedimento impugnato, ha esercitato facoltà riservate alla pubblica amministrazione; nei casi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale; nel caso di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità, di decadenza).

Come precisato dal comma 5, la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 611 del c.p.p..

Infine, il comma 6 precisa che sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa (riprendendo quanto stabilito dal comma 3-quater dell’art. 428 c.p.p. per la sentenza di non luogo a procedere pronunciata a seguito di udienza preliminare).

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