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Garza dimenticata nel paziente durante l’intervento: chi è responsabile?

Sanità - -
Garza dimenticata nel paziente durante l’intervento: chi è responsabile?
Non solo l’infermiere ma anche il medico a capo dell’equipe operatoria è responsabile per l’omesso controllo finale del campo chirurgico.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 392 del 11 gennaio 2022, è tornata sul tema della colpa medica d’equipe, precisando che anche il chirurgo è tenuto alla verifica finale del campo chirurgico e che, laddove egli non svolga tale controllo, potrà essere dichiarato responsabile per colpa dell’errore del personale infermieristico commesso nel contare le garze a fine intervento.

La vicenda concretamente giunta al vaglio della Suprema Corte, nello specifico, riguardava la dimenticanza di una garza laparotomica nell’addome di un paziente nel corso di un intervento chirurgico. A seguito di un ascesso retroperitoneale fistolizzato causato dalla garza in questione, il paziente aveva denunciato i sanitari, sicchè il Tribunale aveva condannato l’infermiere e il primo operatore dell’equipe chirurgica per il reato di lesioni colpose ex art. 590c.p.
Tale sentenza, poi, era stata confermata dalla Corte d’appello.
Avverso la pronuncia di seconde cure, dunque, il chirurgo capo dell’equipe aveva proposto ricorso in Cassazione, formulando vari motivi inerenti alla sussistenza della colpa: la Corte, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, ha esaminato le censure agli effetti civili e ha affermato importanti principi a riguardo, che qui pare interessante sintetizzare.

Orbene, nella motivazione del provvedimento, la Corte si è soffermata sull’ambito soggettivo di applicazione della Raccomandazione n. 2/2008 del Ministero della Salute, che delinea una specifica procedura volta proprio a prevenire la ritenzione all’interno del sito chirurgico di garze, strumenti o altro materiale. Tale procedura – in base alla quale il conteggio dello strumentario deve essere effettuato a voce alta contemporaneamente due soggetti appartenenti al personale infermieristico e la verifica sull’esecuzione e sulla correttezza di tale conteggio deve essere svolta dal chirurgo – deve infatti essere applicata da “tutti gli operatori sanitari coinvolti nelle attività chirurgiche”.
Dalla lettura della Raccomandazione, dunque, si trae che tutti gli operatori coinvolti nell’intervento devono assicurare l’adempimento degli oneri di controllo rivolti a scongiurare una lesione.

Nell’ottica della “collaborazione continua” tra i componenti dell’equipe, aggiunge poi il Collegio, il chirurgo non può svolgere un controllo meramente formale ma deve spendersi in una costante e diligente vigilanza, non trovando applicazione nei suoi confronti – come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità –il principio di affidamento.
All’esito di tali considerazioni, infatti, la Suprema Corte afferma espressamente che il chirurgo, benchè non sia tenuto a svolgere la conta delle garze personalmente insieme agli infermieri, deve “non solo accertarsi che il riconteggio sia stato effettuato ed abbia dato un risultato di parità, ma compiere una verifica finale del campo operatorio, che consenta la sua chiusura in sicurezza”. Il conteggio svolto dagli infermieri, infatti, non elimina il rischio dell’errore di calcolo nell’introduzione delle garze né dell’eventuale frammentazione delle stesse nel corso dell’intervento.


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