Per giungere a tale conclusione, la Suprema Corte ha valorizzato la natura della prescrizione quale modo generale di estinzione dei rapporti fondato sull'inerzia, per un certo periodo di tempo previsto per legge, del soggetto titolare del diritto. Il comportamento inerte del creditore, pertanto, è il presupposto principale per l’estinzione del diritto e qualora esso non ricorra l’istituto della prescrizione non può operare.
È per questa ragione che il legislatore ha inserito nel Codice Civile anche l’art. 2943 che, disciplinando l’istituto dell’interruzione, mira a garantire che la prescrizione non operi qualora sopraggiunga una causa che faccia venire meno l'inerzia del titolare. In particolare, il termine di prescrizione si interrompe con:
- la notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo;
- la domanda proposta nel corso di un giudizio;
- ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Tanto premesso, la Corte ha affermato che tra gli atti idonei ad interrompere la prescrizione può ricondursi anche la richiesta all’Ufficiale Giudiziario di procedere con il pignoramento avanzata dal creditore, che dunque si mostra tutt’altro che inerte.
Ciò posto, occorre precisare che il termine di prescrizione, pertanto, in questo caso si interrompe:
- anche nel caso in cui il pignoramento non vada a buon fine e si concluda con verbale di c.d. pignoramento negativo per mancato rinvenimento di beni utilmente pignorabili;
- sempre che la richiesta di pignoramento fosse conosciuto o conoscibile dal debitore.
Nel caso giunto al vaglio della Cassazione, in particolare, il creditore cessionario aveva notificato un decreto ingiuntivo al debitore per il recupero del proprio credito e, successivamente, aveva notificato atto di precetto. Il creditore, tuttavia, aveva proposto opposizione, deducendo l’avvenuta estinzione del debito per prescrizione.
Il Tribunale, però, non aveva accolto tale opposizione.
Avverso la sentenza di prime cure il debitore aveva allora proposto appello e la Corte distrettuale aveva ritenuto il gravame meritevole di accoglimento, dando ragione all’appellante circa la prescrizione del credito azionato.
Il creditore aveva allora proposto ricorso e la Cassazione, nell’accogliere siffatta impugnazione, ha precisato quanto sopra riportato circa l’interruzione della prescrizione.