Se l’assemblea condominiale affida i lavori straordinari del condominio a un’impresa di cui è anche titolare l’amministratore, si crea un conflitto di interessi tra il condominio e l’amministratore?
Cioè, in altri termini, esiste un contrasto tra l’interesse del condominio e gli interessi personali dell’amministratore? Di recente, la Cassazione ha dato risposta, con l'ordinanza n. 12377 del 9 maggio 2023.
Esaminiamo nel dettaglio i fatti e la decisione della Suprema Corte.
Un condomino impugnava e chiedeva l’annullamento della delibera condominiale con cui l’assemblea aveva attribuito l’esecuzione dei lavori straordinari di manutenzione del condominio a un’impresa, di cui l’amministratore era anche socio e amministratore unico.
In primo grado, anche se la delibera era stata revocata dall’assemblea nel corso del giudizio, il Tribunale affermava l’esistenza di un conflitto di interessi tra la decisione dell’assemblea e l’amministratore condominiale.
Il giudice di primo grado dava così ragione al condomino che aveva impugnato la delibera.
Successivamente, il condominio soccombente proponeva appello.
La Corte di Appello, contrariamente a quanto deciso in primo grado, sosteneva l’inesistenza di un conflitto di interessi.
Il condomino che aveva impugnato la delibera proponeva così ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, e cioè che non c'era conflitto di interessi tra il condominio e l’amministratore.
In particolare, secondo la Cassazione, la legge stabilisce che, a determinate condizioni, la delibera dell'assemblea condominiale può essere annullata per conflitto di interessi solo se si tratta di un conflitto tra i condomini.
Questi ultimi, infatti, partecipando all’assemblea condominiale, votano e formano la volontà collettiva.
Invece, l’amministratore è presente all’assemblea condominiale ma, se non è anche condomino, non ha diritto di voto: quindi non partecipa alla formazione della volontà del condominio.
E, se l’amministratore non contribuisce a formare la volontà dell’assemblea condominiale, non esistono contrasti tra interesse del condominio ed interessi personali dell’amministratore.
Nel caso che stiamo esaminando, l’amministratore non era condomino e non poteva votare: dunque, non sussisteva alcun conflitto di interessi.
Non si tratta di una decisione isolata: infatti la Suprema Corte ha risolto la questione seguendo un consolidato orientamento della giurisprudenza.
Secondo tale orientamento, c'è il conflitto di interessi solo quando si verifica un contrasto tra l’interesse del condominio e specifici interessi personali di un singolo condomino e quest’ultimo abbia comunque partecipato all’assemblea condominiale, dando il proprio voto.
C’è però un’eccezione: una situazione conflittuale si potrebbe potenzialmente creare quando un condomino viene scelto come amministratore.
Infatti, se l’amministratore è anche condomino, egli ha diritto di voto nell’assemblea condominiale e, quindi, partecipa alla formazione della volontà del condominio.
Allora, se l’assemblea affida i lavori del condominio a un’impresa di cui è anche titolare l’amministratore e l’amministratore è un condomino, potrebbe esserci un conflitto di interessi tra condominio ed amministratore? La risposta è sì.
Però, c’è sempre e comunque questo conflitto di interessi? La Cassazione ha risposto in passato (con ordinanza n. 13011 del 24 maggio 2013): in questi casi, non c’è sempre e comunque un conflitto di interessi tra condominio ed amministratore perché occorre dare la prova di questo contrasto.
Concludendo, in un giudizio per far dichiarare l’incompatibilità tra le due funzioni di amministratore e titolare dell’impresa scelta per i lavori del condominio, non è sufficiente affermare l’esistenza potenziale del conflitto, ma bisogna darne la prova.
Cioè, in altri termini, esiste un contrasto tra l’interesse del condominio e gli interessi personali dell’amministratore? Di recente, la Cassazione ha dato risposta, con l'ordinanza n. 12377 del 9 maggio 2023.
Esaminiamo nel dettaglio i fatti e la decisione della Suprema Corte.
Un condomino impugnava e chiedeva l’annullamento della delibera condominiale con cui l’assemblea aveva attribuito l’esecuzione dei lavori straordinari di manutenzione del condominio a un’impresa, di cui l’amministratore era anche socio e amministratore unico.
In primo grado, anche se la delibera era stata revocata dall’assemblea nel corso del giudizio, il Tribunale affermava l’esistenza di un conflitto di interessi tra la decisione dell’assemblea e l’amministratore condominiale.
Il giudice di primo grado dava così ragione al condomino che aveva impugnato la delibera.
Successivamente, il condominio soccombente proponeva appello.
La Corte di Appello, contrariamente a quanto deciso in primo grado, sosteneva l’inesistenza di un conflitto di interessi.
Il condomino che aveva impugnato la delibera proponeva così ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d'Appello, e cioè che non c'era conflitto di interessi tra il condominio e l’amministratore.
In particolare, secondo la Cassazione, la legge stabilisce che, a determinate condizioni, la delibera dell'assemblea condominiale può essere annullata per conflitto di interessi solo se si tratta di un conflitto tra i condomini.
Questi ultimi, infatti, partecipando all’assemblea condominiale, votano e formano la volontà collettiva.
Invece, l’amministratore è presente all’assemblea condominiale ma, se non è anche condomino, non ha diritto di voto: quindi non partecipa alla formazione della volontà del condominio.
E, se l’amministratore non contribuisce a formare la volontà dell’assemblea condominiale, non esistono contrasti tra interesse del condominio ed interessi personali dell’amministratore.
Nel caso che stiamo esaminando, l’amministratore non era condomino e non poteva votare: dunque, non sussisteva alcun conflitto di interessi.
Non si tratta di una decisione isolata: infatti la Suprema Corte ha risolto la questione seguendo un consolidato orientamento della giurisprudenza.
Secondo tale orientamento, c'è il conflitto di interessi solo quando si verifica un contrasto tra l’interesse del condominio e specifici interessi personali di un singolo condomino e quest’ultimo abbia comunque partecipato all’assemblea condominiale, dando il proprio voto.
C’è però un’eccezione: una situazione conflittuale si potrebbe potenzialmente creare quando un condomino viene scelto come amministratore.
Infatti, se l’amministratore è anche condomino, egli ha diritto di voto nell’assemblea condominiale e, quindi, partecipa alla formazione della volontà del condominio.
Allora, se l’assemblea affida i lavori del condominio a un’impresa di cui è anche titolare l’amministratore e l’amministratore è un condomino, potrebbe esserci un conflitto di interessi tra condominio ed amministratore? La risposta è sì.
Però, c’è sempre e comunque questo conflitto di interessi? La Cassazione ha risposto in passato (con ordinanza n. 13011 del 24 maggio 2013): in questi casi, non c’è sempre e comunque un conflitto di interessi tra condominio ed amministratore perché occorre dare la prova di questo contrasto.
Concludendo, in un giudizio per far dichiarare l’incompatibilità tra le due funzioni di amministratore e titolare dell’impresa scelta per i lavori del condominio, non è sufficiente affermare l’esistenza potenziale del conflitto, ma bisogna darne la prova.