A proposito di viaggi, e di voli, è di recente intervenuta un'ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 6646/2024, relativa al diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria in caso di volo ritardato. In particolare, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul caso di un viaggiatore che, piuttosto che attendere per ore in aeroporto, aveva potuto trascorrere il tempo in albergo. Se siete interessati, vi consigliamo di proseguire nella lettura.
Ebbene, nella vicenda in esame, il passeggero aveva proposto azione contro la compagnia aerea dinnanzi al Giudice di pace di Busto Arsizio, al fine di accertare la responsabilità contrattuale nonché la responsabilità extracontrattuale della stessa, per un ritardo di quasi sei ore di un volo internazionale, e per ottenere, di conseguenza, la condanna al pagamento di euro 600, oltre interessi, quale compensazione pecuniaria ex art. 7, primo comma, lettera c) del Regolamento CE n. 261/2004.
La compagnia convenuta si era costituita, opponendo, tra l'altro, che l'attore non aveva il diritto alla compensazione in quanto aveva ricevuto comunicazione della riprogrammazione del volo da parte della sua agenzia di viaggio e aveva, quindi, atteso il nuovo orario di partenza non in aeroporto, bensì nell'albergo in cui alloggiava.
Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda del passeggero, sul presupposto che lo stesso non aveva "sopportato il disagio di essersi presentato all'imbarco all'orario" originario, mentre il Tribunale di Busto Arsizio, adito in qualità di giudice di appello dall'attore, accoglieva invece la domanda, condannando la compagnia a corrispondere al passeggero la somma di euro 600 e compensando le spese.
Ciò premesso, la compagnia presentava ricorso in Cassazione, rispondendo il passeggero con ricorso incidentale per ottenere la condanna alle spese, compensate in fase di appello.
Ebbene, i giudici di Roma hanno confermato la decisione del Tribunale, dando ragione al viaggiatore, accogliendo altresì il ricorso incidentale e condannando alle spese la compagnia: ma scopriamo i motivi alla base dell'ordinanza della Corte.
Come può leggersi nella pronuncia, la compagnia aveva evidenziato che, ex art. 3, paragrafo 2 lettera a) del Regolamento CE n. 261/2004, per ottenere la "compensazione" occorre che il passeggero si sia presentato all'accettazione all'orario stabilito, mentre, in questo caso, il viaggiatore era rimasto in albergo.
In particolare, la società aveva evidenziato come il ritardo di cinque ore e quarantotto minuti, lamentato da controparte, fosse dovuto ad una riprogrammazione delle rotazioni, in virtù dell'esigenza di sostituire un aereo in avaria con un altro noleggiato e che il passeggero non era stato "abbandonato" per ore senza assistenza all'aeroporto, ma era stato preavvertito della riprogrammazione del check-in e trattenuto presso il resort in prolungamento del trattamento all inclusive, in quanto il tour operator era stato avvertito di tale riprogrammazione e aveva, quindi, ospitato il passeggero presso il resort, per poi condurlo con i servizi di transfer previsti nel pacchetto all'aeroporto, in tempo utile per l'imbarco al nuovo orario e senza che questi dovesse attendere.
E, proprio considerando la permanenza del soggetto nel resort, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, affermando che il diritto alla compensazione pecuniaria sorge laddove il passeggero abbia sopportato il disagio di essersi presentato all'imbarco all'orario schedulato, mentre, qualora venga invece trattenuto in luogo ameno e di svago, che gli consenta di fatto di proseguire di qualche ora, senza oneri, la vacanza, non ha diritto alla compensazione.
Tuttavia, come evidenziato dalla Suprema Corte, il giudice d'appello non aveva condiviso tale assunto e aveva sottolineato come fosse stata, con la nota sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009 della Corte di giustizia dell'unione europea, equiparata la cancellazione del volo con il relativo prolungato ritardo ai fini dell'art. 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii) del Regolamento, desumendo che "il diritto alla compensazione pecuniaria del passeggero del volo ritardato scaturisce non già dal disagio per l'attesa snervante in aeroporto, bensì dal verificarsi ipso facto per ritardo superiore alle tre ore", essendo quindi sufficiente tale perdita di tempo e non occorrendo la dimostrazione, da parte dei passeggeri, di aver subito un danno individuale, anche sulla base di quanto affermato dalla CGUE, Grande Sezione, con la sentenza Nelson del 23 ottobre 2012. Il Tribunale, quindi, riteneva priva di rilievo la circostanza che il ritardo fosse stato preventivamente comunicato al tour operator.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta l'affermazione del giudice di appello, sottolineando che non occorre subire un danno per godere della compensazione, essendo sufficiente l'oggettiva sussistenza del ritardo di oltre tre ore, come avvenuto nel caso in esame.
Per i giudici di Roma, esigere che il passeggero si presenti all'accettazione in aeroporto come se la comunicazione della compagnia aerea non vi fosse stata, per poi attendere lì per ore l'imbarco appare contraddittorio e illogico, nonché contrastante con la ratio dell'art. 3, paragrafo 2 lettera a), Regolamento CE n. 261/2004 quale indicata dalla Corte di Giustizia UE, ossia la tutela del passeggero.
Come evidenziato nell'ordinanza, tale norma prevede che la compensazione ha luogo qualora i passeggeri dispongano di una prenotazione sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione, si presentino all'accettazione secondo le modalità stabilite e all'ora precedentemente indicata. Orbene, nella vicenda in esame, la compagnia aveva appunto comunicato, tramite il tour operator, il nuovo orario del volo, ed è a quest'ultimo che deve farsi riferimento ai fini dell'applicazione della norma in argomento, e non già all'orario originariamente fissato e poi dalla stessa compagnia aerea annullato. Diversamente, per i giudici di Roma, l'informazione data in ragione della sopravvenuta ragione di ritardo risulterebbe privata di senso e utilità pratica.
Di conseguenza, secondo la Suprema Corte, correttamente il giudice dell'appello ha escluso che il presupposto della compensazione in argomento sia la sussistenza di un "disagio per l'attesa snervante in aeroporto", e ritenuto che l'informazione data dal vettore legittimi il passeggero a presentarsi all'accettazione all'orario indicato, e non già a quello originariamente fissato e poi annullato.
La Cassazione ha quindi confermato la sentenza di appello, rigettando il ricorso della compagnia aerea, confermando così il diritto del passeggero, il cui volo è in ritardo, a ricevere la somma a titolo di compensazione, anche se lo stesso ha trascorso le ore in attesa del volo comodamente in albergo e non in aeroporto.