La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12606 del 20 aprile 2022, ha affrontato proprio questo tema.
Al fine di comprendere i principi affermati dalla Suprema Corte, giova però ricordare che a
- ai sensi dell’art. 1490 c.c., il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Tale norma, inoltre, prevede che il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa;
- ai sensi dell’art. 1491 c.c., non è dovuta la garanzia se, al momento del contratto, il compratore conosceva i vizi della cosa o se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
- precisato come l'esclusione della garanzia nel caso di facile riconoscibilità dei vizi della cosa venduta costituisca applicazione del principio di autoresponsabilità e consegua all'inosservanza dell'onere di diligenza del compratore in ordine alla rilevazione dei vizi che si presentino di semplice percezione;
- ricordato che per costante giurisprudenza (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981) - sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente – la facile riconoscibilità è tuttavia da escludere “laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio”;
- chiarito altresì che, in realtà, ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c., non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio. Ed è proprio siffatto onere che può essere richiesto al compratore, ai sensi dell'art. 1491 c.c., il quale non postula una particolare competenza tecnica, ma è circoscritto alla diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione da parte dell'uomo medio.
- concluso che, perciò, il ricorso all'esperto per rilevare il vizio segna il discrimen tra le ipotesi in cui sia prevista la garanzia e quelle in cui sia esclusa, e cioè, se il vizio sia o meno facilmente riconoscibile.
Il Giudice di primo grado, dunque, aveva accolto la domanda attorea nonché quella di rivalsa formulata dal convenuto nei confronti della società dalla quale a sua volta aveva acquistato la vettura.
Quest’ultima, allora, aveva proposto appello, ma la Corte distrettuale – con esclusivo riferimento a quanto qui di interesse – aveva rigettato l’impugnazione.
Avverso tale sentenza, l’appellante soccombente aveva dunque proposto ricorso, lamentando la violazione e la omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall'art. 1491 c.c. e art. 1176 c.c., comma 2, per avere la Corte distrettuale affrontato sbrigativamente le censure alla sentenza di primo grado riguardanti le questioni dell'agevole riconoscibilità del vizio redibitorio e dell'onere di peculiare diligenza imposto all'operatore professionale nel settore della commercializzazione di autoveicoli usati. Sulla scorta dei principi sopra esaminati, tuttavia, la Corte ha respinto il ricorso.