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Ingiusta detenzione: il silenzio dell’arrestato preclude l’indennizzo?

Ingiusta detenzione: il silenzio dell’arrestato preclude l’indennizzo?
La scelta difensiva di non rispondere non ha rilevanza a fini riparativi.
La norma cardine in tema di riparazione per ingiusta detenzione è l’art. 314 c.p.p.., il quale prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile (perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave.
La ratio della norma in esame si ravvisa nella volontà del legislatore di fornire un’adeguata tutela ai casi in cui vi sia stata un’indebita applicazione di misure cautelari.

Va poi evidenziato come l’art. 4, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 abbia poi modificato la norma ora citata, che attualmente al secondo periodo recita: “l’esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64 comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”.
Chi si avvale della facoltà di non rispondere, pertanto, non si vedrà precluso il diritto all’indennizzo per l’ingiusta detenzione.

All’applicazione pratica di tali principi ha di recente provveduto la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20657 del 27 maggio 2022.
Nella motivazione di tale pronuncia, infatti, si la Suprema Corte ha
  • precisato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l’indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in specifici comportamenti che abbiano causato o concorso a causare la privazione della libertà;
  • richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. n. 24439/2018) per cui, in tema di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta dell’indagato che si avvalga della facoltà di non rispondere può assumere rilievi ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave perché è onere dell’interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l’autorità giudiziaria ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare;
  • rilevato che “tale orientamento è da ritenersi, però, ormai superato in ragione dell’intervento della più recente novellazione legislativa”: con il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, infatti, il legislatore ha modificato l’art. 314 c.p.p. al fine di adeguare la normativa italiana alle disposizioni della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul diritto al silenzio e a non autoincriminarsi;
  • concluso che questa innovazione normativa “esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere”.
La vicenda concreta sottoposta al vaglio della Cassazione, in particolare, riguardava un soggetto che – in relazione al reato di detenzione di droga a fini di spaccio cui all’art. 73 T.U. Stupefacenti – era stato arrestato e sottoposto prima alla misura della custodia cautelare in carcere per tre giorni e poi a quella degli arresti domiciliari per cinque mesi. Tale soggetto, tuttavia, era stato poi assolto con sentenza irrevocabile, sicchè egli aveva proposto istanza di riparazione per ingiusta detenzione.
La Corte d’appello, tuttavia, aveva rigettato la richiesta di riparazione, valorizzando soprattutto il fatto che l’arresto e la misura cautelare erano stati disposti dal GIP in assenza di qualsiasi dichiarazione esplicativa formulata in sua difesa da parte dell’istante, che si era avvalso della facoltà di non rispondere e dunque aveva tenuto una condotta connotata da colpa grave.
Avverso siffatta pronuncia, il soggetto aveva dunque presentato ricorso, lamentando la violazione dell’art. 314 c.p.p.: accogliendo l’impugnazione sulla scorta dei principi sopra esposti, dunque, la Cassazione ha annullato l’ordinanza con rinvio.


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