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Assegno divorzile: l’ex coniuge ne ha diritto anche se ha perso la responsabilità genitoriale?

Famiglia - -
Assegno divorzile: l’ex coniuge ne ha diritto anche se ha perso la responsabilità genitoriale?
Avendo anche funzione assistenziale, l’assegno divorzile può spettare anche all’ex coniuge che abbia perso la responsabilità genitoriale.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11187/2020, ha avuto modo di tornare a pronunciarsi in materia di assegno divorzile, chiedendosi, in particolare, se esso possa essere disposto anche in favore dell’ex coniuge che abbia perso la propria responsabilità genitoriale.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla pronuncia con cui la Corte d’Appello di Ancona aveva riconosciuto ad una donna il diritto a percepire mensilmente, dall’ex marito, un assegno divorzile pari a 300 euro, eliminando, altresì, il suo obbligo di partecipare alle spese straordinarie per la prole.

Di fronte a tale decisione, l’ex marito decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 5 della legge divorzio. Il ricorrente censurava, infatti, il riconoscimento, in favore dell’ex moglie, del diritto a percepire l’assegno divorzile, considerato che la stessa non aveva contribuito in alcun modo alla vita familiare, tanto da aver perso la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, posto che, a suo avviso, le doglianze del ricorrente si sostanziavano nella mera sollecitazione di un’impropria rivalutazione del merito della causa.

Gli Ermellini hanno, in ogni caso, evidenziato, sin da subito, come la decisione impugnata, seppur anteriore, risulti essere in linea con i principi espressi, in materia di assegno di divorzio, dalla stessa Cassazione, prima con la sentenza n. 18287/2018, resa a Sezioni Unite, e, poi, con la sentenza n. 1882/2019.

Le citate pronunce hanno, infatti, stabilito che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5 comma 6, l. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull’attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto, ed inoltre che “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”.

Nel caso di specie, dunque, secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale ha correttamente attribuito il beneficio dell’assegno divorzile all'ex moglie, circoscrivendolo e commisurandolo soltanto sull’accertata sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso in funzione assistenziale, compiendo un’attenta valutazione delle condizioni economiche e reddituali degli ex coniugi, e dando, comunque, atto dell’assenza di un qualsivoglia contributo, da parte della donna, alla vita familiare, la quale, peraltro, era stata particolarmente travagliata, tanto da aver comportato la sua decadenza della responsabilità genitoriale.


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