Si legge infatti in tale recente pronuncia che deve confermarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa per cui l’onere probatorio incombe sul privato che ha interesse ad ottenere la sanatoria, essendo egli nella materiale disponibilità della documentazione a ciò necessaria secondo il principio della vicinanza della prova.
Solo nel caso in cui il privato deduca elementi concreti di riscontro, perciò, la Pubblica Amministrazione resistente sarà onerata di fornire prova contraria al fine di evitare la sanatoria.
Nel caso in cui, invece, il privato non fornisca congrua dimostrazione della data di realizzazione dell’abuso edilizio, in modo da non consentire la verifica dei presupposti per il condono, la sua domanda andrà inevitabilmente rigettata in quanto - precisa il Consiglio di Stato - si dovrà ritenere insussistente ogni certezza in ordine all’epoca di realizzazione del manufatto.
Al fine di ottenere il permesso di costruire in sanatoria e godere così del condono edilizio, pertanto, il privato interessato deve produrre documentazione certa e univoca, fondata comunque su elementi oggettivi. Nessun valore probatorio, nello specifico, può invece assegnarsi:
- a dichiarazioni rese da terzi, che nel processo amministrativo potranno valere da meri indizi;
- all’atto sostitutivo di notorietà, che è soltanto un mezzo utile per introdurre la prova testimoniale nel processo amministrativo, ove anch’esso può valere come semplice indizio in assenza di altri elementi gravi precisi e concordanti.
La Pubblica Amministrazione, tuttavia, comunicava al privato istante il preavviso di rigetto, segnalando che da alcuni rilievi aerofotogrammetrici era emerso che fino al novembre 2003 l’opera abusiva non era ancora stata costruita.
Il privato aveva quindi proposto ricorso al Tar. Il Tribunale Amministrativo, tuttavia, aveva rigettato il ricorso ritenendo
- in fatto, che l’opera fosse effettivamente stata costruita dopo il periodo in relazione al quale poteva concedersi la sanatoria;
- in diritto, che l’onere della prova doveva gravare sul ricorrente, il quale avrebbe dovuto dimostrare quindi che l’opera era stata già realizzata in data 31 marzo 2003.