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Articolo 50 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

Dispositivo dell'art. 50 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda(1).

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 33 e 34 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 6 è stato modificato dall'art. 12, comma 8 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 50 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

In caso di mancato accoglimento del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, il relativo provvedimento del Tribunale deve assumere la forma del decreto, a differenza del provvedimento con il quale il Tribunale accoglie il ricorso, che deve assumere la forma di sentenza (v. art. 49).
Tale decreto può essere impugnato mediante reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, entro 30 giorni dalla sua comunicazione al ricorrente. In tal caso la legittimazione attiva spetta non solo al ricorrente, ma anche al pubblico ministero.

Se la Corte d'Apello rigetta il reclamo, provvede con decreto non impugnabile per Cassazione, da comunicarsi alle parti.
In caso contrario, la Corte è tenuta a dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale ed a rimettere la causa al Tribunale affinché, mediante decreto, nomini gli organi della procedura, ordini al debitore il deposito della documentazione, fissi l'udienza per l'esame dello stato passivo ed autorizzi il curatore all'acquisizione delle documentazione utile indicata alla lett. f) del terzo comma dell'art. 49 CCI. La sentenza della Corte d'Appello e il decreto del Tribunale devono essere iscritti nel registro delle imprese su richiesta della cancelleria del Tribunale.

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