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Operaio muore durante la ristrutturazione: è reato del committente?

Operaio muore durante la ristrutturazione: è reato del committente?
Se il proprietario-committente non designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori può rispondere di omicidio colposo per la morte dell’operaio.
L’art. 90 Tusl, ai commi 3 e 4, prevede che: "nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” e che “il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori".
Anche il committente dei lavori, quindi, ha dei compiti importanti per lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione, potendo egli scegliere le persone che ne coordineranno l’esecuzione e vigileranno, tra le altre cose, sull’osservanza del piano di sicurezza durante i lavori.

Tanto premesso, occorre chiedersi quali profili di responsabilità possano ravvisarsi in capo al committente nel caso in cui questo non abbia provveduto a designare le figure richieste e si sia poi verificato, nel corso dei lavori, un infortunio mortale a danno di un operaio: la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21072 del 31 maggio 2022, ha affrontato proprio questo tema, optando per la configurabilità del reato di omicidio colposo.

La vicenda all’esito della quale si è pronunciata la Corte, in particolare, riguardava la morte sul lavoro di un carpentiere dipendente di una ditta di costruzioni. Egli, nello specifico, trasportando all’interno del cantiere del materiale con una carriola, era scivolato nella profonda buca che era stata realizzata per le fondamenta dell’immobile da costruire (ma non era stata protetta da recinzioni) e, cadendo sopra un palo sporgente (anch’esso privo delle opportune protezioni), era deceduto.
In relazione a questo fatto, il Tribunale aveva condannato, per il reato di omicidio colposo con violazione della disciplina antinfortunistica, tre soggetti:
  1. il titolare della ditta esecutrice dei lavori;
  2. il direttore dei lavori;
  3. la proprietaria del terreno e committente dei lavori, non avendo questa nominato un responsabile per la sicurezza, predisposto il piano operativo per la sicurezza (c.d. pos) nominato il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione delle opere.
La Corte di appello, successivamente, aveva integralmente confermato la sentenza, sicchè la proprietaria aveva proposto ricorso, dolendosi del vizio di motivazione e contestando la rilevanza causale nel caso di specie della mancata indicazione del coordinatore per la sicurezza.
Ritenendo il ricorso manifestamente infondato, la Cassazione ha operato alcune precisazioni.

Il Supremo Collegio, segnatamente, ha ritenuto corretto e logico il ragionamento che era già stato svolto dalla Corte distrettuale, riportandolo e condividendolo.
In particolare, i giudici d’appello avevano affermato:
  • che l'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori imposto al committente riveste una fondamentale importanza in quanto il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ex art. 92 Tusl ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonchè di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni;
  • che il comportamento del proprietario-committente che non provveda a tale designazione integra una condotta omissiva che contribuisce colposamente all’eventuale morte dell’operaio, sicchè può ben essere accertato il necessario nesso eziologico;
  • che a nulla rileva il fatto che il proprietario-committente, non essendo dotato della preparazione tecnica necessaria, abbia delegato i suoi compiti al direttore lavori in quanto quest’ultimo svolge un'attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all'esecuzione del progetto nell'interesse del committente ed è figura ben diversa da quella del coordinatore per la progettazione e l'esecuzione delle opere.
In conclusione, la Suprema Corte ha richiamato la recente Cass. c.d. Cribari n. 5802/2021 secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell'ambiente di lavoro grava sul committente, perchè, inerendo all'ambiente di lavoro, non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all'impresa appaltatrice”.


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