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Beni provenienti da titoli diversi: no ad un’unica divisione salvo il consenso scritto di tutti i condividenti

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Beni provenienti da titoli diversi: no ad un’unica divisione salvo il consenso scritto di tutti i condividenti
Salvo vi sia il consenso scritto di tutti i condividenti, non si può procedere ad un’unica divisione se i beni in godimento comune provengono da titoli diversi.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15494/2019, ha avuto modo di pronunciarsi in ordine al caso in cui i beni in godimento comune provengano da titoli diversi, chiedendosi se, di fronte ad una tale ipotesi, si possa o meno ritenere sussistente un’unica comunione, con la conseguente possibilità di procedere, quindi, ad una sola divisione.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata in seguito alla decisione di una donna di convenire in giudizio i propri fratelli, affinché fosse disposta la divisione ereditaria dei beni pervenuti della successione del padre, nonché dei beni acquistati in comunione tra le parti stesse con due atti di compravendita.

La pronuncia di accoglimento emessa all’esito del giudizio di prime cure, veniva, però, parzialmente riformata in appello. La Corte territoriale escludeva, infatti, che si dovesse procedere alla formazione di masse distinte per i beni provenienti dalla successione ereditaria e per quelli acquistati in comunione ordinaria dalle parti.

In seguito a tale statuizione, uno degli originari convenuti decideva di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando, in particolare, la violazione degli artt. 713 e 720 del c.c., nonché dell’art. 345 del c.p.c. A suo avviso, infatti, nel procedere alla divisione, si sarebbero dovuti tenere distinti i beni acquistati in comunione ordinaria da quelli provenienti dalla successione del padre, non potendosi unificare le due masse senza il consenso di tutti i condividenti, espresso in forma scritta.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il suddetto motivo di doglianza.

I Giudici di legittimità, concordemente a quanto sostenuto dal ricorrente, hanno evidenziato come, nel caso di specie, si fosse in presenza di masse fondate su titoli diversi, le quali, in sede di divisione, non potevano essere unificate.

Secondo il costante orientamento della stessa Corte di Cassazione, infatti, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, bensì tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse.

Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, peraltro, si può procedere ad un’unica divisione in presenza di masse distinte soltanto qualora sussista il consenso di tutti i condividenti, il quale deve trovare titolo in un specifico negozio, con cui si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, ed il quale, in presenza di beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam (Cass. Civ., n. 314/2009).

Alla luce di tali precisazioni, appare, dunque, chiaramente come i Giudici di merito avrebbero dovuto rilevare il fatto che i beni da dividere provenissero da titoli diversi e che nessun consenso scritto fosse stato prestato dalle parti, affinché si procedesse ad un’unica divisione.


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