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Articolo 578 ter Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Decisione sulla confisca e provvedimenti sui beni in sequestro nel caso di improcedibilitą per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione

Dispositivo dell'art. 578 ter Codice di procedura penale

1. (1)Il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344 bis, dispongono la confisca nei casi in cui la legge la prevede obbligatoriamente anche quando non è stata pronunciata condanna.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, se vi sono beni in sequestro di cui è stata disposta confisca, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare l'azione penale improcedibile ai sensi dell'articolo 344-bis, dispongono con ordinanza la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo competenti a proporre le misure patrimoniali di cui al titolo II del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Il sequestro disposto nel procedimento penale cessa di avere effetto se, entro novanta giorni dalla ordinanza di cui al comma 2, non e' disposto il sequestro ai sensi dell'articolo 20 o 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Note

(1) Disposizione inserita dall'art. 33, co. 1, lett. c) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

La norma ha lo scopo di razionalizzare il rapporto tra il sequestro, la confisca e la dichiarazione di improcedibilità ex art. 344 bis del c.p.p., distinguendo i casi di confisca obbligatoria per legge e le altre ipotesi.

Spiegazione dell'art. 578 ter Codice di procedura penale

L’art. 578-ter c.p.p. è stato introdotto dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) per coordinare normativamente il sequestro, la confisca e la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione ex art. 344 bis del c.p.p..

La norma fa una distinzione:
  • quando la confisca è prevista obbligatoriamente anche senza condanna (tra le ipotesi di confisca obbligatoria rientrano, ad esempio, i casi di confisca ex comma 2 dell’art. 240 del c.p. e quelle a norma dell’art. 240 bis del c.p.);
  • nei casi diversi da quelli di confisca obbligatoria.

Il comma 1 stabilisce che, nell’ipotesi in cui l’azione penale sia improcedibile per superamento dei termini massimi dell’impugnazione ai sensi dell’art. 344-bis c.p.p., il giudice d’appello o la Corte di Cassazione debbano disporre la confisca quando è prevista obbligatoriamente ex lege, anche se non è stata pronunciata condanna.

Quindi, nel caso previsto dal comma 1, la dichiarazione di improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. impone al giudice di disporre la confisca.

Invece, al di fuori dei casi di confisca obbligatoria, i commi 2 e 3 considerano i beni in sequestro di cui è stata disposta la confisca in primo grado, qualora il giudice d'appello o la Cassazione debbano dichiarare l’intervenuta improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p..

In questa ipotesi, il giudice (il giudice di appello o la Cassazione), nel dichiarare l’improcedibilità, trasmette gli atti al procuratore distrettuale o al procuratore nazionale antimafia competenti per l’azione di prevenzione reale. Il sequestro mantiene la sua efficacia per i novanta giorni successivi all’ordinanza di trasmissione e cessa di avere effetto se, entro questo termine, non viene adeguatamente rinnovato.

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