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Trasferimento d’azienda: quando è illegittimo licenziare?

Lavoro - -
Trasferimento d’azienda: quando è illegittimo licenziare?
La Cassazione ribadisce come il trasferimento di azienda non possa costituire l'unica ragione giustificativa del licenziamento.
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 7391 del 7 marzo 2022 ha affrontato la questione della legittimità o meno del licenziamento del lavoratore avvenuto a causa del trasferimento d’azienda, fornendo una soluzione articolata che si pone in linea di continuità con la giurisprudenza precedente.

Al fine di comprendere quanto recentemente deciso dalla Suprema Corte, va però preliminarmente ricordato che l’art. 2112 c.c., rubricato “mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda” dispone a tali riguardi
  • che per trasferimento d’azienda si intende qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità;
  • che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • che, ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento;
  • che il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni.
Tanto premesso, può evidenziarsi come la Corte – in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 4622/2019) – abbia concluso che, alla luce del dato normativo richiamato, è illegittimo il licenziamento successivo al trasferimento e da questo motivato. Più precisamente, gli Ermellini hanno affermato che “se effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell'applicabilità dell'art. 2112 c.c. … tuttavia non si può trascurare di considerare che alla luce dell'art. 2112 c.c., comma 4 il trasferimento di azienda non può costituire l'unica ragione giustificativa del licenziamento. In sostanza è nullo il recesso che si fondi in via esclusiva sulla connessione con il passaggio da un soggetto ad un altro di un servizio”:
Diversamente opinando, precisa la Suprema Corte, si finirebbe infatti per avallare il fenomeno elusivo del divieto contenuto nella disposizione richiamata.

La vicenda concretamente sottoposta all’attenzione del Supremo Collegio, in particolare, vedeva come protagonista un dipendente che era stato licenziato dalla società in cui lavorava all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, per essere successivamente assunto, il giorno seguente, da un’altra società, la quale lo aveva poi a propria volta licenziato. Il lavoratore, quindi, aveva convenuto in giudizio le due società per sentire accertare e dichiarare che tra le stesse si era verificato un trasferimento di azienda, con conseguente diritto del lavoratore a transitare dalla cedente alla cessionaria.
Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato le domande attoree e la Corte di appello aveva poi confermato la sentenza di primo grado, osservando che presupposto necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. era la sussistenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento di azienda ed escludendo che tale circostanza fosse in concreto ravvisabile nel caso di specie.
Per la cassazione della sentenza aveva allora proposto ricorso il lavoratore, denunciando – per quanto qui di interesse – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.: in accoglimento di tale censura sulla scorta del principio sopra richiamato, la Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza.


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