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Acquisto di un’auto difettosa: la Cassazione chiarisce entro quali limiti possa essere ritenuto responsabile il venditore

Acquisto di un’auto difettosa: la Cassazione chiarisce entro quali limiti possa essere ritenuto responsabile il venditore
Vendita di beni di consumo: i difetti che si manifestano entro sei mesi dalla consegna si presumono già esistenti a tale data e il consumatore deve solo allegarne l'esistenza.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13148/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di vendita di beni di consumo, precisando in quali ipotesi ed entro quali limiti temporali si possa ritenere responsabile il venditore.

La questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione di una donna di convenire in giudizio la concessionaria presso cui aveva acquistato un’autovettura, esponendo come la stessa, subito dopo l’acquisto, avesse presentato dei gravi vizi occulti, i quali erano stati regolarmente denunciati e non riparati. L’attrice chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta ad un risarcimento del danno pari al rimborso delle spese da essa sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva.

La ditta convenuta si costituiva in giudizio, deducendo che il veicolo, al momento della consegna, era perfettamente funzionante e che il vizio lamentato dall’attrice era stato causato da un uso anomalo del mezzo, il quale aveva percorso un numero di chilometri superiore alla norma, nonché dalla carente manutenzione.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano le istanze attoree. I Giudici di secondo grado, in particolare, rilevavano come l’attrice, pur avendo acquistato l’auto in questione nel marzo 2006, avesse provato la sussistenza dei vizi soltanto a partire dal mese di giugno dello stesso anno, ossia dopo tre mesi. La stessa Corte territoriale osservava, poi, il fatto che il veicolo era stato venduto quando aveva già percorso 140.000 km e che la stessa attrice aveva ammesso di aver fatto un uso anomalo del mezzo. Dalla valutazione delle deposizioni testimoniali, era, inoltre, emerso che l’auto, prima della vendita, era stata accuratamente controllata ed era risultata perfettamente funzionante, tanto da non aver presentato problemi fino al mese di giugno 2006.

Rimasta soccombente all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, l’attrice ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 132 e 135 del codice del consumo. A suo avviso, infatti, i Giudici di merito avevano errato, innanzitutto, nell’applicare la normativa civilistica relativa al contratto di vendita e non, invece, l’art. 130 del codice consumo, il quale prevedeva la responsabilità del venditore in caso di difetto di conformità del bene venduto. La Corte territoriale avrebbe poi errato anche in relazione alla mancata applicazione dell’art. 132 del codice consumo, il quale prevedeva una presunzione del difetto di conformità del bene, qualora i vizi si fossero manifestati entro sei mesi dalla consegna, considerato che, nel caso di specie, essi si erano presentati dopo soli tre mesi, con conseguente inversione dell’onere della prova, in capo alla concessionaria, della loro insussistenza al momento della vendita.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso.

Sul presupposto che l’art. 1469 bis del c.c., introdotto dall’art. 142 del codice consumo, stabilisce espressamente che le disposizioni del Codice Civile in materia di contratti in generale “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogati dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”, gli Ermellini hanno sottolineato come, nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, esista una chiara preferenza del legislatore per la normativa dettata dal Codice del consumo, attribuendo, dunque, un ruolo sussidiario alla disciplina del codice civile. Ciò significa che si deve ritenere applicabile, innanzitutto, la disciplina contenuta nel codice del consumo, potendosi applicare quella dettata dal codice civile solo in relazione a quanto non previsto dalla normativa speciale (cfr. Cass. Civ., n. 14775/2019).

È, però, necessario che sussistano i presupposti per l’applicazione del codice del consumo. L’art. 128 del codice consumo prevede, infatti, che, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1”, ossia, ad esempio, i contratti di vendita o di permuta.

In tema di garanzia per vizi dei beni oggetto di vendita, alle disposizioni dettate dagli artt. 1490 ss. del codice civile, si aggiungono, quindi, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo, il quale, agli artt. 129 ss., prevede la sussistenza di una responsabilità del venditore, nei riguardi del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità del bene esistente al momento della sua consegna, allorché tale difetto si palesi entro due anni. L’esistenza di un difetto di conformità del bene acquistato consente, poi, al consumatore, di esperire i vari rimedi contemplati dall’art. 130 del codice consumo, con l’onere, però, di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla sua scoperta.

In base, però, a quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 132 del codice consumo, si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano già sussistenti a tale data, salvo che l'ipotesi in questione sia incompatibile con la natura del bene o del difetto lamentato. Qualora, dunque, il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando, conseguentemente, sulla controparte, l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.

Soltanto una volta superato tale termine trova, quindi, nuovamente applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova ex art. 2697 del c.c., ricadendo in capo al consumatore che agisca in giudizio l’onere di fornire la prova che il difetto fosse presente ab origine nel bene.

Il quadro normativo illustrato ha portato la giurisprudenza di legittimità a ritenere che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presuntiva, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. La Cassazione ha, infatti, più volte precisato che “incombe sul soggetto danneggiato - ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988 - la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche” (Cass. Civ., n. 29828/2018).

Su tali premesse, la Cassazione ha, pertanto, ritenuto che, nel caso di specie, la Corte d’Appello abbia errato nell’applicare le norme civilistiche in materia di vendita, e non, invece, la disciplina relativa ai contratti di consumo, posto che l’auto in questione era stata alienata da un operatore commerciale ad una persona fisica, la quale l’aveva acquistata per ragioni personali, e che, per giunta, i vizi della stessa si erano manifestati entro sei mesi dalla consegna.

Gli Ermellini hanno, quindi ritenuto opportuno ribadire i principi di diritto per cui, in primo luogo, “in tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica”, e, in secondo luogo, “si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.”.


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