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Articolo 840 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione

Dispositivo dell'art. 840 Codice di procedura civile

Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda(1)(2).

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del lodo. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

  1. 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
  2. 2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
  3. 3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
  4. 4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
  5. 5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte interessata può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che:

  1. 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
  2. 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali(3).

Note

(1) La norma in esame descrive il procedimento di opposizione con cui la parte contesta il rifiuto dell'exequatur sussistendo uno dei motivi indicati nell'articolo precedente o il riconoscimento dello stesso. In base a quanto previsto dalla convenzione di New York del 1958 impediscono il riconoscimento l'invalidità dell'accordo compromissorio (es. per incapacità delle parti), la violazione del diritto di difesa (es. mancata informazione dell'inizio del procedimento arbitrale), la pronuncia ultra petita (c.d. eccesso di potere arbitrale), la difformità della costituzione del collegio o del procedimento dalle statuizioni contenute nell'accordo compromissorio o dalla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato, ed infine la non vincolatività del lodo ab origine o sopravvenuta a seguito di annullamento o sospensione.
(2) Nel caso in cui l'opposizione non venga proposta nei termini previsti, il decreto di efficacia diviene esecutivo. Diversamente, se il decreto rifiuta l'exequatur è necessario distinguere l'ipotesi in cui il rifiuto è fondato su ragioni di ordine pubblico o di incompromettibilità della controversia dalle ipotesi in cui l'istanza potrebbe essere riproposta alla stregua dell'art. 640, comma 3. Infatti, solo nella prima ipotesi l'istanza di exequatur non è più proponibile.
(3) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 840 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina la fase, meramente eventuale, dell'opposizione, attraverso la quale la parte interessata può chiedere il controllo del decreto presidenziale che ha concesso o rifiutato l'exequatur (trattasi di procedura a contraddittorio eventuale e differito).
Contro il decreto che rigetta il ricorso o che conferisce riconoscimento al lodo è ammessa opposizione, la quale deve essere proposta, dalla parte interessata, entro trenta giorni dal rigetto o dalla notifica del decreto di accoglimento, con citazione innanzi alla Corte d'appello.
Se entro i termini prestabiliti l'opposizione non viene proposta, il decreto di accoglimento diviene esecutivo.

Il giudizio si svolge quindi nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili, nel contraddittorio tra le parti e si chiude con una sentenza, impugnabile per cassazione.
A seguito della Riforma Cartabia (D.lgs. 10.10.2022 n. 149), alla novella dell’art. 839 del c.p.c. e al conseguente espresso riconoscimento dell'efficacia immediatamente esecutiva del lodo estero una volta superato il controllo formale della Corte d’Appello, è stato espressamente inserito, nell’ambito di questo procedimento, la possibilità per il giudice istruttore di sospendere, ove rilevi la presenza di gravi motivi, su istanza di parte, l’efficacia esecutiva del lodo o l’esecuzione iniziata sulla base dello stesso (ovviamente, ciò vale sempre per i procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023).

La Corte è tenuta a verificare la sussistenza o meno di una serie di requisiti negativi, al ricorrere dei quali non sarebbe possibile il riconoscimento del lodo.
Tali requisiti riguardano:
a) la capacità delle parti secondo la legge loro applicabile;
b) la validità della convenzione arbitrale secondo la legge che le parti avevano scelto quale parametro da applicare, ovvero, in mancanza, secondo la legge dello Stato in cui si è pronunciato il lodo;
c) l'informazione della parte nei cui confronti si vuole far valere il lodo;
d) la possibilità data alla parte, nei cui confronti si vuole far valere il lodo, di imporre la propria difesa;
e) la rispondenza del lodo ad una controversia presente nel compromesso o nella clausola compromissoria;
f) la conformità del lodo e del procedimento arbitrale alle regole stabilite su accordo delle parti, se presente;
g) il conseguimento di efficacia vincolante del lodo, il quale non deve essere stato sospeso oppure annullato dall'autorità straniera competente.
Nell’ipotesi di richiesta di annullamento o sospensione del lodo, la Corte d'appello, a sua volta, può sospendere, su domanda di parte, il procedimento di riconoscimento o di esecuzione del lodo, imponendo all'altra parte la prestazione di un'idonea garanzia, sempre su istanza dell'interessato.

Massime relative all'art. 840 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12873/2006

L'ipotesi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione di lodo straniero prevista dall'art. 840, terzo comma, n. 2, c.p.c., consistente nell'impossibilitā di far valere la propria difesa nel procedimento arbitrale, non č realizzata per il solo fatto che una particolare disposizione processuale, vigente nell'ordinamento straniero ed applicabile nella fattispecie, sia stata violata, essendo invece necessario che si sia verificata la predetta impossibilitā di difesa, viceversa configurandosi solo un vizio del procedimento arbitrale, da far valere, semmai, nell'ordinamento straniero e con i mezzi d'impugnazione da quello previsti.

Cass. civ. n. 6947/2004

In tema di riconoscimento di lodo straniero, l'error in iudicando non č compreso tra i vizi per i quali č data opposizione ai sensi dell'art. 840, terzo comma, numero 4 ), c.p.c., atteso che tale disposizione prevede che il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati se si accerta la non conformitā all'accordo delle parti (o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato ) della costituzione del collegio arbitrale o del procedimento arbitrale, non giā del lodo o della decisione in esso contenuta.

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