Il leasing è un contratto di origine anglosassone; esso rientra nella categoria dei “nuovi contratti” e risulta dalla combinazione degli schemi della vendita con patto di riservato dominio (ex art. 1523 del c.c.) e del contratto di locazione che trova la sua disciplina nell'art. 1571 del c.c. Con il contratto di leasing un soggetto (concedente o locatore), concede ad un altro soggetto (utilizzatore o locatario), il diritto di fare uso di un bene dietro il pagamento di un canone periodico.
Nel caso in esame, la commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la legittimità del diniego di rimborso dell'IMU da parte del comune di Codogno relativamente ad un bene concesso in locazione finanziaria ad una società ed in seguito risolto per inadempimento. Accogliendo l’appello del locatario, la Commissione Tributaria stabiliva che soggetto passivo dell'IMU è il locatore, a prescindere dalla riconsegna del bene.
La vicenda giungeva così in Cassazione, davanti alla quale il contribuente lamentava la violazione e la falsa applicazione degli artt. 8 e 9, comma 1, del D. lgs. n. 23 del 2011 e dell’art. 1 comma 672 Legge 147/2013, dal momento che, essendo stato il bene immobile concesso in leasing, soggetto passivo dell'IMU rimaneva il locatario fino al momento della riconsegna dell’immobile al locatore.
La Suprema Corte, ritenendo il motivo infondato, rigettava il ricorso precisando che “soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente”.
Dunque, secondo i Giudici di legittimità, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia si era ben attenuta a questo principio nella parte in cui aveva ritenuto che per l'imposta municipale unica, ai fini della soggettività passiva, è rilevante la sussistenza di un legittimo titolo per la detenzione o il possesso del bene, piuttosto che la materiale detenzione senza titolo dello stesso.