Per rispondere alla domanda è necessario premettere che le liti concernenti le decisioni circa la scuola da far frequentare ai figli rientrano sicuramente tra le controversie relative alle modalità di affidamento della prole.
La norma di riferimento nel nostro ordinamento per risolvere il quesito in oggetto, dunque, è l’art. 709 ter c.p.c., il quale dispone che per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori, in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento, è competente il giudice del procedimento in corso, la cui pendenza è dunque presupposto per l’operare di questa norma. Nel caso in cui vi sia disaccordo su una simile questione, dunque, qualora uno dei genitori proponga ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni.
Il secondo comma della norma citata, poi, si preoccupa di elencare in modo analitico i possibili contenuti che tali provvedimenti possono avere, dovendosi distinguere due ipotesi fondamentali:
a) la soluzione delle controversie;
b) le inadempienze o violazioni.
Con specifico riferimento alla questione qui di interesse, poi, va ricordato che l’art. 709 ter co. 3 c.p.c. disciplina il regime di impugnazione dei provvedimenti emanati sia per la soluzione delle controversie sia in caso di inadempienze o violazioni, stabilendo che gli stessi sono “impugnabili nei modi ordinari”.
Tale norma – come chiarito dalla recente sentenza della Cassazione n. 1568 del 19 gennaio 2022 – “trova giustificazione nella diversa natura dei provvedimenti che, nel procedimento in esame, possono essere richiesti dal giudice del merito (…): ne deriva che la norma semplicemente rinvia a quei mezzi che sono, nel concreto, ammessi, alla stregua delle regole ordinarie, tenendo conto della specifica tipologia di provvedimenti, dipendente alla loro natura, contenuto finalità”.
Sulla scorta di tale considerazione, per la Suprema Corte il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. è da ritenere:
- ammissibile con riferimento al provvedimento definitivo e decisorio di irrogazione di una sanzione pecuniaria o condanna al risarcimento dei danni del genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico;
- non ammissibile con riferimento alle statuizioni relative alle modalità di affidamento della prole, le quali non sono né definitive né decisorie ma, potendo essere sempre riproposte le questioni con successivo ricorso, sono modificabili e revocabili, ex nunc per nuovi elementi sopravvenuti oppure ex tunc per un riesame elle originarie risultanze processuali.
Proposto ricorso ex art. 709 ter c.p.c., la Corte d’appello di Messina aveva accolto le ragioni del padre.
La madre, allora, aveva proposto ricorso in Cassazione ma la Corte, alla luce dei principi sopra esposti, ha ritenuto il ricorso inammissibile.