Cass. civ. n. 115/2022
In tema di impugnazione, qualora la notifica presso il procuratore costituito abbia avuto esito negativo per circostanze imputabili al richiedente, non è data al notificante, una volta decorso il termine di impugnazione, la possibilità di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, affinchè la notifica abbia effetto dalla data iniziale di attivazione dello stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, in occasione della prima notifica, aveva colpevolmente omesso di consultare l'albo professionale, peraltro ormai informatizzato ed accessibile telematicamente, affidandosi invece alle indicazioni, non più attuali, contenute nell'atto di appello e nella sentenza impugnata). (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 11/02/2016).
Cass. civ. n. 19530/2019
La notificazione della sentenza ad istanza del difensore della parte, munito di regolare procura, è idonea a far decorrere il termine "breve" d'impugnazione (art. 325 c.p.c.), atteso che l'espressione "su istanza di parte", contenuta nell'art. 325 c.p.c., va riferita ai soggetti del rapporto processuale ed ai loro difensori, i quali, in virtù della procura alle liti, hanno il potere di compiere, nell'interesse dei primi, tutti gli atti del processo a questi non espressamente riservati. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO LECCE, 23/01/2017).
Cass. civ. n. 16938/2019
Il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla data della notificazione del provvedimento all'interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza dell'art. 327 c.p.c.. La comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma dell'art. 133 c.p.c., operata con l'art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014.
Cass. civ. n. 10540/2019
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riconoscimento ed esecutività di sentenza straniera decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che la stessa sia stata comunicata in forma integrale alle parti dal cancelliere.
Cass. civ. n. 30245/2018
In tema di notificazione degli atti processuali, in forza del principio secondo cui il rischio della notificazione ricade sul notificante, laddove la notifica sia effettuata in prossimità della scadenza dei termini di impugnazione e non si perfezioni per cause imputabili al notificante – quale deve ritenersi la circostanza che il destinatario non era conosciuto nel luogo indicato dal richiedente – si determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 14594/2016
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Cass. civ. n. 6728/2012
Il termine per proporre appello deve essere qualificato come termine a decorrenza successiva, con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell'art. 155, quarto comma, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, lett. f), legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1° marzo 2005.
Cass. civ. n. 2113/2012
Nell'ipotesi in cui il giudizio d'appello si sia svolto nella contumacia di una parte, ancorchè erroneamente dichiarata, la notifica della sentenza conclusiva del relativo giudizio, ove sia avvenuta nelle mani della parte personalmente, è idonea a determinare, nei confronti della stessa, la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 2320/2011
A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la notifica venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo, non potendosi ritenere neppure giustificata la ripresa del procedimento notificatorio, qualora sia imputabile al richiedente la mancata notifica del ricorso presso un procuratore cancellato dall'albo degli avvocati, stante l'agevole consultazione di tale albo, attuabile anche per via informatica e telematica. Ne consegue che va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre il termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., applicabile nella specie, nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l'esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la detta cancellazione presso l'albo.
Cass. civ. n. 24124/2009
L'omessa indicazione della data nella relata di notifica dell'atto di appello determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di un elemento essenziale ai fini dell'accertamento del rispetto del termine perentorio per l'impugnazione, che deve aver luogo esclusivamente in base all'esame della relata di notifica o dell'atto notificato nel suo complesso, e non potendo sopperirsi alla sua mancanza mediante il ricorso ad altre fonti di prova (nella specie, una dichiarazione sottoscritta del messo comunale).
Cass. civ. n. 17079/2007
Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di «festività «, infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.
Cass. civ. n. 12803/2000
La riproposizione dell'impugnazione inammissibile od improcedibile, consentita fino a che non sia intervenuta la pronunzia giudiziale d'inammissibilità od improcedibilità, è soggetta al termine breve decorrente dalla data della notificazione della prima impugnazione, atteso che tale notificazione, al fine della conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante, deve ritenersi equipollente alla notificazione della sentenza medesima.
Cass. civ. n. 5615/1998
Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso le ordinanze aventi contenuto decisorio e carattere definitivo decorre — in difetto di ragioni, connesse alla particolarità del procedimento o alla qualità degli interessi sottesi, che giustifichino la deroga all'enunciato principio — solo a seguito della notificazione ad istanza di parte, mentre è irrilevante, al predetto fine, che le stesse siano pronunziate in udienza o, se pronunziate fuori udienza, siano state comunicate dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, è applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
Cass. civ. n. 115/1995
La questione relativa alla tempestività dell'impugnazione e, quindi, all'accertamento del rispetto dei termini all'uopo stabiliti a pena di decadenza attiene al controllo circa la sussistenza di un presupposto processuale dell'azione. Tale controllo, riguardando l'ordine del processo, rientra tra i poteri ufficiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e grado del processo e, nel giudizio di cassazione, può essere effettuato mediante l'esame diretto degli atti processuali, in quanto attinente ad errores in procedendo.