Cass. civ. n. 39473/2021
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il procedimento di correzione dell'errore materiale, proponibile senza limiti di tempo, rileva ai fini della valutazione del superamento del termine previsto dalla legge, ma non ai fini dell'individuazione del "dies a quo" del termine perentorio di sei mesi per la proposizione del ricorso ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, il quale, pure in pendenza di un procedimento di correzione dell'errore materiale, decorre dal momento della definizione del giudizio presupposto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 27/10/2020).
Cass. civ. n. 35057/2021
Nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede privilegiata dell'atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale prevale sull'eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente depositata; ne consegue che, in caso di contrasto tra il verbale della discussione e il dispositivo letto in udienza della sentenza d'appello circa la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli errori materiali. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/01/2018).
Cass. civ. n. 13854/2021
In sede di procedura di correzione di errore materiale, la modifica della statuizione sulle spese legali quale conseguenza della correzione della decisione principale cui detta statuizione accede è ammissibile, in quanto coerente con i principi di celerità e ragionevole durata che informano il giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice dell'omologa ex art. 445 bis c.p.c. avesse fatto automaticamente seguire alla correzione della data di decorrenza dell'assegno di invalidità in senso sfavorevole all'assistito quella sul "decisum" in tema di spese, le quali, poste a carico dell'Istituto previdenziale nel decreto di omologa, erano poi state, in sede di procedura di correzione, compensate). (Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI NORD, 16/11/2018).
Cass. civ. n. 3569/2021
Se la data di deliberazione riportata in calce ad una sentenza collegiale è anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., ma la data di pubblicazione - che segna il momento in cui la decisione viene ad esistenza - è successiva a detta scadenza, si presume, in assenza di contrari elementi, che l'indicata data di deliberazione sia affetta da semplice errore materiale e che, pertanto, il processo deliberativo si sia correttamente svolto mediante l'esame degli scritti difensivi depositati, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa delle parti. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 26/01/2018).
Cass. civ. n. 28309/2020
In tema di condanna alle spese processuali e con riferimento agli esborsi sostenuti dalle parti per consulenze, la mancata determinazione nella sentenza del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio integra un mero errore materiale per omissione, suscettibile di correzione da parte del giudice d'appello con riferimento all'importo della liquidazione effettuata in favore del consulente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 08/09/2016).
Cass. civ. n. 25541/2020
Nel caso in cui ad un provvedimento integralmente e ritualmente formato risulti, per un mero disguido materiale, affogliato di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la decisione può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la pronuncia, tale vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il decreto del tribunale, di rigetto dell'opposizione avverso la decisione di diniego della protezione internazionale, ritenendo che, nonostante la presenza di un doppio dispositivo nel decreto opposto, non fosse dubbia la riferibilità del primo dispositivo alla parte motiva, in quanto con questa coerente ed indicata specificatamente come lesiva dallo stesso ricorrente). (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/08/2019).
Cass. civ. n. 31033/2019
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Cass. civ. n. 14253/2019
In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.
Cass. civ. n. 4319/2019
Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile "ictu oculi", ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento quando il giudice, nel redigere la sentenza e in conseguenza di un mero errore di sostituzione del "file" informatico, abbia commesso uno scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione, facendo seguire, ad un'epigrafe pertinente, uno "svolgimento del processo", dei "motivi della decisione" ed un dispositivo afferenti ad una diversa controversia decisa in data coeva nei confronti delle stesse parti: in tal caso, infatti, l'estensione della correzione non integra il deposito di una decisione affatto distinta, la quale verrebbe interamente sostituita a quella corretta.
Cass. civ. n. 2486/2019
L'errore di calcolo, emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c., consiste in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione ed ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati e non contestati. Pertanto, non vi rientra la dedotta erronea individuazione del termine di decorrenza dell'impugnazione che abbia condotto alla dichiarazione di inammissibilità di un gravame, poiché tale ipotesi è riconducibile ad un possibile "error in iudicando", non emendabile con il procedimento di correzione ex art. 391 bis c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte che aveva richiesto la correzione dell'errore di calcolo asseritamente consistente nell'inesatta individuazione del "dies a quo" per la proposizione del ricorso in cassazione contro una ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c.).
Cass. civ. n. 22275/2017
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento a procedura promossa dal curatore del fallimento di società di persone, la S.C. ha stabilito che, sebbene la dichiarazione di fallimento avesse riguardato anche il socio in proprio, che non risultava però indicato nell’intestazione della sentenza, non sussisteva alcuna situazione di incertezza, né un’ipotesi di violazione del contraddittorio, perché parte sostanziale del giudizio risultava essere il fallimento, che era stato parte del contratto oggetto di controversia).
Cass. civ. n. 14222/2016
Il provvedimento che abbia natura di sentenza e sia impropriamente denominato "ordinanza" è affetto da errore materiale, ma non è nullo quale sentenza, attesi i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e tassatività delle nullità.
Cass. civ. n. 4875/2015
La mancata indicazione, nella intestazione della sentenza, del nome dei magistrati componenti del collegio giudicante, che, secondo le risultanze del dispositivo letto in udienza coerente con il relativo verbale, abbiano pronunciato la decisione, ha natura di mero errore materiale, emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto di elementi contrari, ritenere coincidenti i magistrati indicati nel predetto verbale con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione, atteso che la intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, in quanto meramente riproduttiva dei dati del verbale di udienza.
Cass. civ. n. 17221/2014
La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.
Cass. civ. n. 16959/2014
La procedura di correzione di errore materiale è esperibile per rimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza, qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, ma solo una dimenticanza dell'estensore.
Cass. civ. n. 18518/2013
La mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.
Cass. civ. n. 8942/2013
La data di deliberazione della sentenza non è, a differenza di quella di sua pubblicazione (che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica), un elemento essenziale dell'atto processuale, sicché la relativa mancanza e/o la sua erronea indicazione non comportano alcuna nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, invece, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287 e 288 cod. proc. civ., ed altrettanto dicasi per l'ipotesi di diversità tra la prima di tali date, riportata in calce alla sentenza, e quella dell'udienza collegiale all'uopo fissata, tanto non essendo, di per sé solo, sufficiente a far ritenere, qualora quest'ultima sia successiva, che detto provvedimento sia stato deliberato prima di tale udienza, cioè a far ritenere superata la presunzione di rituale decisione della causa da parte del collegio.
Cass. civ. n. 19601/2011
Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto suscettibile di correzione il dispositivo di una sentenza, emessa quando il figlio era ormai maggiorenne, come accertato dal giudice del merito in motivazione, che conteneva l'imposizione di un assegno per il suo mantenimento "fino al raggiungimento della maggior età", statuizione che è stata modificata con riguardo al raggiungimento dell'indipendenza economica).
Cass. civ. n. 16037/2010
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.
Cass. civ. n. 23198/2009
In tema di nullità della sentenza, l'interlineatura, nella parte dispositiva, del nome di uno dei componenti del collegio, astenutosi e sostituito da altro giudice, non comporta alcuna illegittimità della decisione (riconducibile ad una difettosa costituzione del collegio o a un contrasto tra dispositivo e motivazione) né può qualificarsi come errore materiale, posto che quest'ultimo si sostanzia in una mera svista che non incide sul contenuto concettuale della decisione, ma si concretizza in una divergenza fra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica.
Cass. civ. n. 19229/2009
La mancata liquidazione, nella sentenza, degli onorari di avvocato costituisce un errore materiale che può essere corretto con il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c., in quanto l'omissione riscontrata riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (Nella specie, il giudice aveva liquidato le spese e i diritti di procuratore, omettendo gli onorari, dopo aver affermato in motivazione che le spese dovevano seguire la soccombenza).
Cass. civ. n. 11333/2009
Vanno corretti con la procedura di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., e non sono denunciabili davanti alla Corte di cassazione, il cui compito istituzionale si esaurisce nel controllo di mera legittimità delle decisioni di merito: l'errore materiale, che non incide sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione, ma si concreta in un difetto di corrispondenza tra la ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica; l'errore di calcolo aritmetico, determinato da erronea applicazione delle regole matematiche ma sulla base di presupposti numerici non contestati ed esatti; gli errori di conteggio, atteso il loro carattere materiale.
Cass. civ. n. 11320/2009
Pur essendo la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. applicabile, benché non richiamata, al processo di esecuzione, l'intervenuta correzione con ordinanza del giudice dell'esecuzione, in materia di espropriazione immobiliare, dell'errore materiale (rilevabile "ictu oculi") relativo al prezzo riportato nella precedente ordinanza di aggiudicazione provvisoria non comporta la riapertura del termine utile per la proposizione di una nuova offerta di aumento ai sensi dell'art. 584 c.p.c., non essendo configurabile nel nostro ordinamento, in mancanza di un'esplicita norma al riguardo, la facoltà, per il giudice, di disporre la riapertura del termine in questione, avente natura perentoria.
Cass. civ. n. 4391/2009
Nel caso in cui ad una sentenza integralmente e ritualmente formata e depositata in cancelleria risulti, per un mero disguido materiale, affogliata di seguito alla sua ultima pagina la copia del dispositivo riferibile ad una diversa causa, in calce alla quale sia stata apposta l'attestazione della data del deposito, il vizio in cui la pronuncia può incorrere è dato dalla coesistenza di due dispositivi; ne consegue che, qualora, per la diversità dei nomi delle parti e dell'oggetto della controversia nell'ulteriore dispositivo riportati, emerga che quest'ultimo dispositivo non atteneva alla causa cui era riferibile la sentenza, tele vizio non può assurgere a nullità di carattere sostanziale ed è emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c..
Cass. civ. n. 17320/2004
La sentenza con la quale il giudice di merito, dopo aver nominato un consulente tecnico d'ufficio per la determinazione di spettanze retributive a seguito di sentenza non definitiva sull'an condivida le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio senza rilevare che il medesimo aveva effettuato le operazioni contabili incorrendo in errori, e, tra l'altro, non considerando il periodo di riferimento indicato nella sentenza non definitiva, è affetta da vizio di motivazione e non da errore materiale o di calcolo, ed è pertanto ricorribile in cassazione.
Cass. civ. n. 10376/2004
L'errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato.
Cass. civ. n. 5424/2004
Mentre è suscettibile di correzione secondo il procedimento di cui all'art. 287 c.p.c. l'erronea indicazione del giudice contenuta, in difformità delle risultanze del verbale di udienza, – nell'intestazione della sentenza, purché la stessa risulti correttamente sottoscritta dal Presidente e dal relatore (o dal solo Presidente relatore), è affetta da nullità assoluta la sentenza che, riservata in decisione dal Collegio (al quale è devoluta la cognizione dell'appello avverso le sentenze del Pretore), risulti emessa e sottoscritta soltanto dal giudice relatore in funzione di giudice monocratico.
Cass. civ. n. 13006/2003
Il procedimento di correzione di errori materiali disciplinato dagli artt. 287 ss. c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo qualora palesemente emerga l'incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso, concretandosi, alfine, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ipotesi diversa da quella in cui si deduca, viceversa, che il giudice ha omesso di pronunziare su una domanda, giacché in tale caso si censura non già la mera manifestazione della volontà del giudicante bensì la sua stessa volontà, quale asseritamente contraria a principi giuridici o logici.
Cass. civ. n. 11972/2003
L'inesatta indicazione del nome di una parte nell'epigrafe della sentenza rientra nella nozione di errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. tutte le volte in cui tale inesattezza non implichi un'incertezza sulla sua identificazione sostanziale e sulle conseguenti posizioni processuali.
Cass. civ. n. 7748/2003
La procedura di correzione di errore materiale, di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., può essere adottata, ricorrendone i presupposti, anche nei confronti del dispositivo di sentenza pronunciata con il rito del lavoro, atteso che la possibilità di procedere ad esecuzione forzata con la sola copia del dispositivo, ex art. 431, secondo comma, c.p.c., evidenzia l'interesse della parte ad ottenere la correzione dell'errore ancor prima del deposito della sentenza.
Cass. civ. n. 7706/2003
La regola della non assoggettabilità della fattispecie di contrasto fra dispositivo letto in udienza e motivazione della sentenza ad una interpretazione correttiva o alla correzione ex art. 287 c.p.c. non è regola di portata assoluta e generale, subendo una doverosa deroga – anche nel processo del lavoro – ogni qual volta le parti possano riscontrare agevolmente che si sia in presenza di un errore materiale dalla mera lettura del dispositivo, avendo riguardo all'intero suo contenuto e ponendolo in relazione agli atti processuali a conoscenza delle parti stesse.
Cass. civ. n. 11712/2002
L'errore di calcolo del giudice del merito può essere denunciato solo con ricorso per cassazione quando sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, perché in tali ipotesi si lamenta un vero e proprio error in iudicando nella individuazione dei parametri e dei criteri di conteggio sulla cui base sono stati effettuati i calcoli. Qualora, invece, esso consista in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati ed esatta individuazione ed ordine delle operazioni da compiere, è emendabile con l'apposita procedura di correzione regolata dagli artt. 287 ss. c.c. (nella specie, il vizio lamentato era riconducibile ad un'erronea impostazione dell'ordine e del tipo delle operazioni matematiche necessarie per ottenere il risultato finale della devalutazione a ritroso di una somma dal 1994 al 1987: per calcolare, cioè, il valore reale in quest'ultimo anno di una somma di denaro che aveva un determinato valore nominale nel 1994).
Cass. civ. n. 7274/1999
L'omessa liquidazione delle spese processuali non integra una omissione emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, perché la sentenza non è affetta da mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sull'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione, può essere emendata soltanto a seguito di gravame.
Cass. civ. n. 5966/1999
In sede di legittimità non può procedersi alla correzione di errori materiali o di calcolo, contenuti nella sentenza del giudice di merito, dovendo alla stessa provvedere il giudice a quo a norma degli artt. 287 ss. c.p.c.
Cass. civ. n. 5888/1999
Qualora il giudice di primo grado abbia emesso una sentenza contenente un errore materiale in ordine all'identificazione di una delle parti e dopo oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza e la proposizione dell'appello lo stesso giudice abbia provveduto alla correzione del suddetto errore, ai fini del giudizio di appello la sentenza – in assenza di specifica impugnazione relativamente alla parte corretta – si considera formalmente emessa ex tunc nei confronti della parte effettiva.
Cass. civ. n. 4754/1999
Nell'ipotesi di insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza, né è data la possibilità del ricorso all'interpretazione complessiva della decisione – che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti delle proposizioni della medesima – e neppure di utilizzare il procedimento di correzione di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., ma si configura la nullità di tale provvedimento (artt. 156 e 360 n. 4 c.p.c.) per la sua inidoneità a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale.
Cass. civ. n. 118/1999
La sentenza, nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato, non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, non è nulla ma deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287 - 288 c.p.c., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza, e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati in tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
Cass. civ. n. 10864/1998
Qualora il giudice di merito nel pronunciare condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura, non si verte in una ipotesi di errore materiale, ma di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.
Cass. civ. n. 5977/1998
Il procedimento per la correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e seguenti c.p.c. è esperibile per ovviare non ad errori che intervengano nella formazione del giudizio, bensì ad errori che intervengano nel momento della redazione del documento e che risultino immediatamente dalla mera lettura di questo, palesemente emergendo l'incongruenza della materiale esteriorizzazione rispetto al concetto in esso contenuto.
Cass. civ. n. 13122/1997
È illegittima la correzione per errore di calcolo (art. 287 c.p.c.), attraverso la quale, riesaminando la questione, proceda ad una nuova liquidazione della somma riconosciuta, attraverso una diversa interpretazione del criterio di conteggio.
Cass. civ. n. 7748/1995
La procedura di correzione degli errori materiali, prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è applicabile anche alla sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che le ragioni di economia processuale che hanno indotto il legislatore a prevedere, per l'eliminazione di errori che non incidono nella sostanza del giudizio, una procedura semplificata rispetto a quella delle impugnazioni, sono, nel caso della detta sentenza, ancora più stringenti, tenuto conto delle speciali ragioni d'urgenza e di tempestività cui è informata la disciplina della procedura fallimentare.
Cass. civ. n. 6768/1994
Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e seguenti c.p.c. è esperibile per ovviare ai vizi meramente formali derivanti da una divergenza evidente e facilmente rettificabile tra l'ideazione o l'intendimento del giudice e la sua materiale esteriorizzazione, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione. Non è emendabile, pertanto, con il procedimento in esame l'omessa specificazione nella motivazione e nel dispositivo di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro del tipo e categoria di indice Istat da assumere in concreto a parametro della disposta rivalutazione della somma capitale, implicando simile individuazione una integrazione del contenuto della decisione, attraverso l'esercizio di poteri cognitivi e di valutazione.
Cass. civ. n. 5094/1994
Il procedimento di correzione degli errori materiali previsto dall'art. 287 c.p.c., è applicabile anche all'ordinanza provvisoria di rilascio emessa dal pretore, ai sensi dell'art. 665 c.p.c., restando impugnabile con l'opposizione all'esecuzione il provvedimento reso a seguito dell'istanza di correzione.
Cass. civ. n. 3227/1993
Qualora il giudice di appello, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari, ometta di provvedere sulla domanda di distrazione proposta dal difensore con procura della parte vittoriosa, non si ha un errore materiale correggibile con la speciale procedura di cui all'art. 287 c.p.c., ma un vizio di omessa pronuncia denunciabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato.
Cass. civ. n. 4211/1985
L'errore di calcolo del giudice del merito, che non sia riconducibile all'impostazione dell'ordine delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato, ma sia meramente materiale, e consista cioè in un'erronea utilizzazione delle regole matematiche sulla base di presupposti numerici esattamente determinati, non è denunciabile con ricorso per cassazione, potendo essere fatto valere solo con l'apposita procedura di correzione contemplata dagli artt. 287 e seguenti, c.p.c.
Cass. civ. n. 6658/1984
La correzione di un errore materiale della sentenza di primo grado, dopo la proposizione del gravame, spetta al giudice di secondo grado, e deve precedere l'esame dell'impugnazione. L'esercizio del relativo potere, peraltro, postula l'istanza di una delle parti, la quale, se proveniente dall'appellato, può anche essere formulata in sede di costituzione.
Cass. civ. n. 5405/1982
Il giudice d'appello può provvedere alla correzione degli errori materiali presenti nella sentenza impugnata su istanza della parte interessata, senza che occorra all'uopo la proposizione di appello incidentale.
Cass. civ. n. 2701/1979
Il giudice dell'impugnazione non può provvedere d'ufficio alla correzione degli errori materiali esistenti nella sentenza di primo grado — gravata di appello — in quanto il procedimento di correzione al pari di ogni altro procedimento, richiede un'istanza del soggetto interessato, la quale, però, non essendo diretta a una vera e propria riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, anche incidentale, ma può essere proposta al giudice investito dell'impugnazione senza alcun onere di forma.
Cass. civ. n. 1654/1979
Dopo l'esaurimento del giudizio di appello, il potere di correggere l'errore materiale o di integrare, nelle ipotesi previste dall'art. 287 c.p.c., la sentenza di primo grado spetta al giudice che l'ha pronunziata, ove l'omissione o l'errore non sia stato denunziato dalle parti, e la sentenza di appello si sia limitata a confermare la decisione impugnata (nella specie, il giudice di appello aveva confermato la sentenza con cui si era dichiarata la risoluzione del contratto di affitto senza disporsi il rilascio del fondo).
Cass. civ. n. 374/1979
La domanda di correzione dell'errore materiale, non essendo diretta alla riforma della sentenza, non deve necessariamente formare oggetto di uno specifico motivo di gravame, o di appello incidentale, ma può essere proposta al giudice d'appello senz'obbligo di forme. (Nella specie, la corte ha ritenuto valida l'istanza proposta al giudice istruttore in sede di precisazione delle conclusioni per il collegio).
Cass. civ. n. 595/1967
Quando l'omissione in cui sia incorso il giudice riveli un vizio di ragionamento emendabile soltanto mediante una ulteriore indagine, non ricorre l'ipotesi dell'errore previsto dall'art. 287 del codice di procedura civile, il quale è configurabile soltanto nel caso di mera svista che non incida sul contenuto sostanziale della decisione e non attenga comunque ad un vizio del ragionamento, ma concreti piuttosto un difetto di corrispondenza tra ideazione e sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile dallo stesso contenuto della pronuncia e tale, di conseguenza, da non esigere una ulteriore indagine di fatto.