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Sconfinamento nella corsia di marcia opposta: č corresponsabilitā!

Sconfinamento nella corsia di marcia opposta: č corresponsabilitā!
L'invasione di corsia di chi proviene dall'altro senso di marcia non è sempre detto che sollevi il conducente da responsabilità penale per omicidio stradale.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi su ricorso proposto avverso la sentenza di condanna in primo grado di un automobilista per reato di omicidio stradale, con la sentenza 27 agosto 2021, n. 32277, ha affermato il principio secondo cui la condotta di guida di entrambi i veicoli va considerata e costituisce, in caso di comportamenti contrari al Codice della Strada o della normale prudenza, un elemento eziologico concorrente alla determinazione dell'evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e di auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione. Ciò è valido a prescindere dall'esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo che proveniva in senso opposto a quello di marcia del reo.
L'art. 589 bis del c.p., rubricato "Omicidio stradale", punisce la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Tale articolo rientra nella modifica del Codice penale apportata dalla L. 23 marzo 2016, n. 41 che, oltre alla fattispecie di omicidio stradale, ha introdotto anche quella di lesioni personali stradali. Attraverso tale riforma il legislatore ha inteso irrigidire il trattamento sanzionatorio dell'omicidio colposo e delle lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nonché da parte di persona che si sia posta alla guida in stato di alterazione dovuta all'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva confermato la decisione di condanna del Tribunale del conducente di un'autovettura colpevole del reato di omicidio colposo ai danni del terzo trasportato dal veicolo da esso condotto, che era venuto in collisione con il veicolo proveniente dall'opposta direzione di marcia.
I giudici di merito avevano ravvisato profili di responsabilità per entrambi i conducenti, per aver tenuto una velocità eccessiva e comunque inadeguata rispetto all'ora notturna e alla presenza di una curva a visuale solo parzialmente libera e per aver entrambi marciato nei pressi del centro della carreggiata e pertanto in violazione della disposizione che imponeva loro, proprio per evitare interferenze nella marcia, di tenere la destra delle rispettive semi-carreggiate.
Con il ricorso in Cassazione, l'imputato sosteneva che era stata rilevata una traccia di incisione sull'asfalto, che attestava inequivocabilmente lo sconfinamento del veicolo, condotto dal conducente marciate in senso opposto, all'interno della corsia di pertinenza del reo. Sosteneva, quindi, l'assenza di relazione causale tra l'asserita marcia in zona prossima alla mezzeria stradale e l'evento dannoso, realizzatosi a causa dello sconfinamento dell'altro mezzo.
Gli Ermellini, nel disattendere la tesi difensiva, hanno affermato il principio di cui sopra, ribadendo che, in accordo con gli esiti peritali e dichiarativi, a prescindere dall'esistenza e dalla misura dello sconfinamento operato dal veicolo proveniente in senso opposto a quello di marcia del reo, la condotta di guida di quest'ultimo, improntata ad una velocità eccessiva ed inadeguata in ragione delle caratteristiche della strada e dell'ora, aveva costituito elemento eziologico concorrente alla determinazione dell'evento in ragione dei principi in materia di equivalenza causale e auto-responsabilità che governano gli obblighi degli utenti della strada nella circolazione (Cass. pen. sez. IV, n. 7664 del 16/02/2018,).
La motivazione della Suprema Corte, infine, ha chiarito come i giudici di appello, nel riconoscere la inosservanza da parte del reo di specifiche regole cautelari, avevano rilevato la relazione causale tra la condotta di guida da questi tenuta e l'evento, con la conseguenza che la tesi difensiva del reo rivestiva carattere di irrilevanza, proprio perché l'obbligo del rispetto delle regole relative alla velocità e alla mano da tenere risultano funzionali ad evitare interferenze e collisioni nella marcia dei veicoli.

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