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Prima valutazione della non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'obbligo vaccinale Covid 19

Prima valutazione della non manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità dell'obbligo vaccinale Covid 19
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGA) dispone alcune verifiche ed incombenti istruttori per valutare la non manifesta infondatezza della questione di illeggitimità costituzionalità dell'obbligo di vaccinazione anti Covid 19.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con ordinanza n. 38 del 17 gennaio 2022, è tornato sul tema dell’obbligo vaccinale previsto per gli esercenti la professione sanitaria e gli operatori di interesse sanitario dall’art. 4 D.L. 44/2021, ritenendo opportuno disporre alcuni incombenti istruttori al fine di valutare la manifesta infondatezza o meno della questione di costituzionalità prospettata. Nello specifico, le verifiche indicate nel recente provvedimento – sulle quali a breve ci si soffermerà dettagliatamente – dovranno essere svolte da uno speciale collegio ad hoc, composto da autorevoli personalità competenti in area sanitaria quali:
1. il Segretario generale del Ministero della Salute;
2. il Presidente del Consiglio superiore della Sanità;
3. il Direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria.

Al fine di comprendere i fattori che hanno determinato la decisione in parola, occorre spiegare perché il CGA della Regione Sicilia è stato investito della questione ed è altrettanto necessario ripercorrere l’importante premessa articolata dal Consiglio nel corso della motivazione.

Ebbene, la vicenda controversa vede protagonista uno studente di infermieristica dell’Università degli Studi di Palermo che non ha potuto svolgere, in quanto non vaccinato, il tirocinio formativo in area medica/sanitaria, necessario per il completamento degli studi: con un provvedimento di aprile 2021, infatti, l’Ufficio di Gabinetto del Rettore aveva confermato che per continuare i tirocini era necessaria la vaccinazione. Lo studente, allora, ha proposto ricorso per l’annullamento, previa sospensione di questo provvedimento.

Il TAR Sicilia, tuttavia, ha rigettato la domanda, ritenendo prevalente l’interesse pubblico ad evitare che soggetti non vaccinati frequentino le strutture sanitarie, mettendo a rischio operatori e pazienti.

Avverso l’ordinanza di reiezione della domanda cautelare, allora, lo studente ha proposto appello, sostenendo di non potersi sottoporre al vaccino in ragione a) della sua “immunità naturale perenne” al Covid, derivante dalla guarigione; b) della asserita sperimentalità del vaccino; c) del “rischio di morire” per A.D.E., una grave reazione del sistema immunitario descritta in una perizia da lui prodotta. Tra le varie censure presentate, in particolare, l’appellante ha evidenziato che l’art. 4 D.L. 44/2021 non porrebbe alcun obbligo vaccinale per gli studenti universitari e ha prospettato una questione di costituzionalità in relazione agli articoli 3 e 32 Cost.

Così investito della questione, nel corso della motivazione del provvedimento citato, il Collegio ha dunque affermato:
  1. l’applicabilità dell’obbligo vaccinale anche agli studenti: il CGA ha infatti ritenuto che, come segnalato dal Consiglio di Stato (sentenza 7045/2021), la vaccinazione obbligatoria ex art. 4 d.l. n. 44/2021 per il personale sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela dei pazienti e degli utenti della sanità pubblica e privata, secondo il principio di solidarietà e più in particolare delle categorie più fragili. In ragione di una siffatta ratio normativa, quindi, il Collegio ha ritenuto i motivi di ricorso infondati, affermando che il Decreto “deve interpretarsi nel senso che include i tirocinanti che, nell’ambito del percorso formativo, vengano a contatto con l’utenza in ambito sanitario, ricorrendo le medesime ragioni di tutela dei pazienti”;
  2. l’irrilevanza dell’avvenuta guarigione come causa di esenzione: segnala il Collegio, infatti, che allo stato normativo attuale l’obbligo vaccinale viene meno solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche e documentate condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto di quanto disposto dalle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione. L’avvenuta guarigione, pertanto, determina il mero differimento della vaccinazione alla prima data utile prevista dalle circolari del Ministero della Salute;
  3. l’astratta compatibilità dell’obbligo vaccinale con la Costituzione: il Collegio, infatti, ricorda che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di vaccinazioni obbligatorie è salda nell’affermare che “l’art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l’interesse della collettività” e che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.”. Ciò posto, il CGA ricorda le condizioni enucleate dalla Consulta per la legittimità dell’obbligo vaccinale, e cioè a) che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o preservare lo stato di salute di chi vi sia assoggettato ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) che il trattamento non incida negativamente sullo stato di salute di chi vi è assoggettato, salvo per le conseguenze normali e tollerabili; c) che, per l’ipotesi di danno ulteriore, sia comunque prevista la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato (cfr. Corte Cost. 258/1994; Corte Cost. 307/1990; Corte Cost. 5/2018; Corte Cost. 118/2020, tutte richiamate nel provvedimento in esame).
Tutto ciò premesso, il Collegio non ha tuttavia ritenuto di poter pronunciare, allo stato, la non manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalità.

Il CGA, infatti, ha richiamato la Risoluzione n. 2361/2021 del Consiglio d’Europa, con la quale – in tema di vaccinazioni anti- Covid – si sono esortati gli Stati membri a garantire elevati standard qualitativi delle ricerche condotte in modo etico secondo i principi della Convenzione di Oviedo; assicurare l’indipendenza degli organismi incaricati della valutazione/autorizzazione dei vaccini; garantire il rispetto di norme minime di sicurezza, efficacia e qualità dei vaccini; implementare sistemi efficaci di monitoraggio dopo la prima fase della vaccinazione; attuare programmi di indennizzo indipendenti; vigilare su possibili fenomeni di insider trading dei dirigenti farmaceutici; diffondere informazioni trasparenti sulla sicurezza dei vaccini; comunicare in modo trasparente il contenuto dei contratti con produttori di vaccini; assicurare il monitoraggio degli effetti a lungo termine; garantire la cooperazione internazionale; avvicinare la farmacovigilanza ai sistemi sanitari e sostenere il campo emergente della ricerca sulle reazioni avverse.

E proprio sul rispetto delle prescrizioni ora richiamate nonché dei requisiti innanzi esposti, il CGA ha ritenuto opportuno disporre un’indagine più approfondita, non essendo la causa sufficientemente istruita sotto tali profili. In particolare, il collegio nominato dovrà approfondire, con una relazione, i seguenti aspetti, che pare opportuno riportare testualmente dall’ordinanza del CGA:
“1) le modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell'anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all'utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico; chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus;
2) le modalità di raccolta del consenso informato;
3) l'articolazione del sistema di monitoraggio, che dovrebbe consentire alle istituzioni sanitarie nazionali, in casi di pericolo per la salute pubblica a causa di effetti avversi, la sospensione dell'obbligo vaccinale; chiarimenti sui dati relativi ai rischi ed eventi avversi raccolti nel corso dell’attuale campagna di somministrazione e sull’elaborazione statistica degli stessi (…) e sui dati relativi alla efficacia dei vaccini in relazione alle nuove varianti del virus;
4) articolazione della sorveglianza post-vaccinale e sulle reazioni avverse ai vaccini, avuto riguardo alle due forme di sorveglianza attiva (con somministrazione di appositi questionari per valutare il risultato della vaccinazione) e passiva (segnalazioni spontanee, ossia effettuate autonomamente dal medico che sospetta reazioni avverse).
(…)
La relazione dovrà anche partitamente chiarire chiarire:
1.1. con riferimento al primo quesito, se ai medici di base siano state fornite direttive prescrivendo loro di contattare i propri assistiti ai quali, eventualmente, suggerire test pre-vaccinali; 1.2. modalità in virtù delle quali venga data comunicazione al medico di base dell'avvenuta vaccinazione spontanea di un proprio assistito (presso hub vaccinali e simili);
2.1. quanto al secondo quesito, si richiedono chiarimenti circa la documentazione offerta alla consultazione dell'utenza al momento della sottoscrizione del consenso informato; 2.2. chiarimenti circa il perdurante obbligo di sottoscrizione del consenso informato anche in situazione di obbligatorietà vaccinale;
3.1. con riferimento al terzo quesito, si richiede la trasmissione dei dati attualmente raccolti dall'amministrazione in ordine all'efficacia dei vaccini, con specifico riferimento al numero dei vaccinati che risultino essere stati egualmente contagiati dal virus (ceppo originario e/o varianti), sia il totale sia i numeri parziali di vaccinati con una due e tre dosi; i dati sul numero di ricovero e decessi dei vaccinati contagiati; i dati di cui sopra comparati con quelli dei non vaccinati;
4.1. Con riferimento al quarto quesito, si chiede di conoscere se sia demandato ai medici di base:
4.1.1. di comunicare tutti gli eventi avversi (letali e non) e patologie dai quali risultino colpiti i soggetti vaccinati, ed entro quale range temporale di osservazione; ovvero
4.1.2. di comunicare solo eventi avversi espressamente elencati in direttive eventualmente trasmesse ai sanitari; ovvero
4.1.3. se sia a discrezione dei medici di base comunicare eventi avversi che, a loro giudizio, possano essere ricollegabili alla vaccinazione;
4.2. si richiede, altresì, di specificare con quali modalità i medici di base accedano alla piattaforma per le segnalazioni, chi le prenda in carico, da chi vengano elaborate e studiate.”

La relazione dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2022.
In attesa di tale scadenza, si segnala sin d’ora che, sulla base delle risultanze di tale accertamento, il CGA dovrà comunque procedere alle sue valutazioni e, nel caso in cui questo dovesse optare per la non infondatezza, la palla passerà allora, per la prima volta sulla questione vaccianzioni Covid 19, alla Corte Costituzionale. Finalmente.

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