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Contratto non concluso: è comunque dovuto l’onorario all’avvocato

Contratto non concluso: è comunque dovuto l’onorario all’avvocato
Se l’avvocato si è occupato dell’assistenza nella redazione di un contratto, il diritto al compenso non viene meno nel caso in cui l’accordo non sia concluso.
È quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 27097 del 6 ottobre 2021, che ha valorizzato quanto normativamente disposto dall’art. 2 D.M. n. 127 del 2004.
Tale norma, infatti, contiene – alla Tabella D, lettera f) – l’indicazione dei compensi per le prestazioni rese dagli avvocati nell’ambito dell’assistenza stragiudiziale, tra le quali compare l’attività di redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti o per l’assistenza alla relativa stipulazione e redazione. Si può notare, dunque, come siffatta previsione distingua l’attività di redazione da quella di assistenza alla redazione e come la tariffa prevista per quest’ultima sia applicabile anche all’ipotesi di semplice trattativa.
Nello specifico, l’attività di assistenza alla redazione - segnala la Cassazione – è “ravvisabile in tutti quei casi in cui l’avvocato, che non abbia redatto ex novo l’atto in oggetto, sia intervenuto nella predisposizione dello stesso a tutela degli interessi del cliente”.

Nella vicenda giunta all’attenzione della Suprema Corte, segnatamente, l’attività di assistenza stragiudiziale dell’avvocato era consistita nella correzione di diverse stesure della bozza di un contratto. Non avendo poi le parti siglato l’accordo, il cliente non aveva corrisposto il compenso dovuto all’avvocato, il quale aveva dato inizio al procedimento monitorio per il recupero del credito professionale.
Il cliente, tuttavia, aveva presentato opposizione a decreto ingiuntivo, che era però stata rigettata dal Tribunale competente.
Avverso tale sentenza il cliente aveva proposto appello e l’impugnazione aveva avuto esito a lui favorevole: la Corte distrettuale, infatti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva diminuito la somma dovuta, in considerazione del fatto che l’assistenza fornita per la redazione del contratto non poteva essere oggetto di autonoma remunerazione, non essendo mai avvenuta la stipula.
L’avvocato aveva allora proposto ricorso in Cassazione: nell’accogliere tale impugnazione, la Suprema Corte ha allora affermato espressamente, atteso che la citata tabella ministeriale contempla due distinte voci di prestazione da retribuire, che la mancata conclusione del contratto non preclude la corresponsione all’avvocato del compenso dovuto per l’assistenza fornita.


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