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Riscaldamento autonomo in condominio: no alle tubature su parti dell’edificio altrui

Riscaldamento autonomo in condominio: no alle tubature su parti dell’edificio altrui
In caso di distacco dal riscaldamento centralizzato, il condomino non ha la possibilità di invadere parti dell’edificio nell'esclusiva disponibilità altrui.
La Corte di Cassazione - con sentenza della Sezione II n. 27375 del 8 ottobre 2021 - ha infatti ricordato che le delibere dell’assemblea dei condomini ben possono autorizzare i singoli condomini a distaccarsi dall’impianto centralizzato del condominio, come espressamente previsto dall’art. 1118 c.c..
Tale norma, infatti, prevede che il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso – precisa il legislatore – il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Con la pronuncia in esame, tuttavia, la Suprema Corte puntualizza che siffatta possibilità di distacco non comporta altresì la facoltà per il condomino di ledere il pacifico possesso altrui delle aree in godimento esclusivo. Non è pertanto possibile procedere all’installazione dell’impianto autonomo di riscaldamento mediante la collocazione di proprie tubature o mediante l’effettuazione di importanti forature su beni in possesso di altri condomini.

La questione era giunta all’attenzione della Suprema Corte poichè un soggetto, distaccatosi dal riscaldamento centralizzato del condominio, aveva installato un impianto autonomo e, a tale fine, aveva collocato le proprie tubature nella terrazza in possesso di un altro condomino. Quest’ultimo aveva dunque adito l’autorità giudiziaria e aveva ottenuto un ordine di demolizione, il quale veniva poi confermato in sede contenziosa dal Tribunale competente.
Avverso tale sentenza era stato proposto appello, ma anche il giudice di seconde cure aveva confermato quanto già statuito precedentemente.
In particolare, la Corte d’appello aveva valorizzato il fatto che la terrazza sulla quale erano state collocate le tubature era nell’esclusiva disponibilità del condomino che aveva ottenuto l’ordine di demolizione, essendo l’alloggio di costui l’unico dell’edificio fornito di accesso diretto al balcone.
Il condomino soccombente, allora, aveva proposto ricorso in Cassazione: il ricorrente, nello specifico, si doleva del fatto che era stata del tutto trascurata dai giudici la delibera dell’assemblea condominiale che aveva autorizzato il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento nonché l’installazione di impianti autonomi. Tale delibera – a parer del ricorrente – doveva intendersi come autorizzativa della collocazione dei tubi ove necessario per l’avvio dell’impianto autonomo, a prescindere dalla esclusiva disponibilità altrui dei luoghi.
Il ricorso, con la recente sentenza, è tuttavia stato giudicato inammissibile: “le delibere assembleari” – si legge nella motivazione – “non erano oggetto di causa poiché non contenevano disposizioni tese a ledere il pacifico possesso da parte del singolo condomino del bene in suo esclusivo godimento”.


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