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Ricostruzione dell’incidente stradale: è sindacabile dalla Cassazione?

Ricostruzione dell’incidente stradale: è sindacabile dalla Cassazione?
La ricostruzione della dinamica del sinistro è questione di merito che non può essere sindacata in sede di legittimità.
È risaputo che la Corte di Cassazione è giudice di legittimità. Ciò si deduce dall'art. 360 n. 3 c.p.c., che prevede tra i motivi di ricorso in cassazione un solo caso di error in iudicando, il quale ricorre, nello specifico, nel caso in cui il giudice di merito abbia risolto la questione sottoposta al suo esame in modo scorretto, violando o applicando falsamente una norma di diritto o un contratto collettivo nazionale di lavoro. In particolare, per “violazione” si intende l’interpretazione di una norma in modo difforme rispetto al suo vero significato, mentre per “falsa applicazione” si intende la scorretta riconduzione di una fattispecie concreta ad una determinata fattispecie astratta.
Gli errori di merito, invece, sono sottratti al sindacato degli Ermellini.
Ebbene, sul confine tra le questioni di diritto e le questioni di merito, nel particolare campo della responsabilità da circolazione stradale, si segnala una recente precisazione giurisprudenziale.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33357 dell’11 novembre 2021, ha infatti affermato che, in tema di circolazione stradale, la ricostruzione della dinamica del sinistro e l’accertamento delle responsabilità dei vari soggetti coinvolti rappresentano questioni di merito, sicchè devono considerarsi non sindacabili in sede di legittimità.
Per la Suprema Corte, in particolare, sono da qualificare come questioni di merito sottratte al sindacato della Cassazione:
  • la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno;
  • la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti;
  • l’accertamento e la graduazione della colpa;
  • l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso.
Tanto – precisa la Corte – si afferma con riferimento al caso in cui il ragionamento svolto in primo e in secondo grado dai giudici di merito risulti immune da vizi logico-giuridici, apprendo completo, corretto e coerente.
A riguardo, va inoltre segnalato che, nell’affermare quanto sopra, la Cassazione si pone in linea di continuità con un già consolidato orientamento pretorio, espresso da ultimo da Cass., n. 14358 del 5 giugno 2018.

Il caso giunto al vaglio della Suprema Corte riguardava, in particolare, la domanda di risarcimento avanzata da un soggetto nei confronti dell’Assicurazione designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada. L’attore, nello specifico, aveva subito gravi lesioni personali essendosi schiantato, alla guida della propria auto, contro un muro in cemento al fine di evitare lo scontro frontale con un altro veicolo, guidato da un soggetto mai identificato, che aveva invaso la sua carreggiata nel corso di un sorpasso.
Il Tribunale, tuttavia, all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio e dell’escussione di alcuni testimoni, aveva rigettato la domanda attorea.
Il danneggiato aveva quindi proposto appello e successivamente, essendo stato anche questo rigettato, ricorso in Cassazione, ivi ribadendo varie considerazioni in punto di fatto nonché deducendo la scorretta valutazione delle prove nei gradi precedenti. Il ricorrente, in particolare, si doleva del fatto che la Corte d’appello aveva considerato non attendibile l’unico testimone ad esso favorevole, privilegiando invece il verbale dei Carabinieri che non collocava il testimone sul luogo del fatto.
Alla luce di quanto sopra esposto, tale ricorso è tuttavia stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.


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