Sul punto, la Suprema Corte ha innanzitutto ritenuto opportuno richiamare le norme del Codice di rito rilevanti, quali:
- l’art. 484 c.p.p., secondo cui prima di dare inizio al dibattimento il Presidente deve controllare la regolare costituzione delle parti;
- l’art. 79 c.p.p., per cui la costituzione di parte civile può avvenire, a pena di decadenza, per l'udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.
Le questioni preliminari citate dall’art. 491 c.p.p. che devono essere proposte a pena di inammissibilità subito dopo la verifica della costituzione delle parti, infatti, sono quelle “concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell’art. 181 c.p.p., la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata e l’intervento degli enti e delle associazioni”.
Da ciò si desume che la costituzione della parte civile non può che essere momento logicamente precedente, nella scansione delle fasi processuali, rispetto alla trattazione delle questioni preliminari.
Al fine di esaminare il concreto operare dei principi ora esposti, giova ripercorrere la vicenda concreta giunta all’attenzione della Corte. Essa, in particolare, riguardava il processo penale a carico di un soggetto che, in qualità di amministratore unico e poi di liquidatore di una società, aveva realizzato e gestito, all’interno di una vecchia cava, una discarica di rifiuti, alcuni dei quali pericolosi.
Nel corso della prima udienza si era costituto parte civile il Comune: l’atto di costituzione, tuttavia, difettava della procura speciale conferita per delibera del consiglio comunale, sicchè, su eccezione della difesa, il Tribunale si era riservato a riguardo, concedendo un termine alla parte civile per produrre siffatta delibera.
All’udienza successiva, poi, il procuratore speciale del Comune aveva depositato la delibera e si era costituita parte civile altresì la Regione: il Tribunale, ammessa con ordinanza la costituzione delle parti civili in quanto comunque precedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, ha quindi condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 256Codice dell’Ambiente.
Contro la sentenza di prime cure l’imputato aveva proposto appello, dolendosi – limitatamente a quanto qui rileva – della nullità dell’ordinanza di ammissione della parte civile in quanto la costituzione era stata tardiva. La Corte distrettuale, tuttavia, aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo la costituzione di parte civile tempestiva: essa, infatti, era precedente alla ammissione dell’imputato al rito abbreviato.
Avverso tale sentenza aveva proposto ricorso l’imputato, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto del citato motivo d’appello e ribadendo la tardività della costituzione delle parti civili, avvenuta dopo la verifica della regolare costituzione delle parti.
La Cassazione ha quindi ritenuto tempestiva la costituzione del Comune perché al deposito dell’atto è avvenuto subito dopo il controllo della regolare costituzione del rapporto processuale. Tardiva, e pertanto inammissibile, è stata invece ritenuta quella della Regione, sulla scorta dei motivi sopra riportati. La sentenza è dunque annullata senza rinvio, in quanto si è preso atto dell’avvenuta prescrizione del reato.