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Madre ostacola la bigenitorialità: può perdere la responsabilità genitoriale?

Famiglia - -
Madre ostacola la bigenitorialità: può perdere la responsabilità genitoriale?
La capacità di preservare le relazioni parentali con l’altro genitore è essenziale per la tutela del diritto del figlio ad una crescita equilibrata e serena.
È noto come l’art. 330 c.c. prevede che il giudice possa pronunziare, con un provvedimento de potestate, la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.
In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tanto premesso, occorre chiedersi se la c.d. alienazione parentale, cioè, molto semplicisticamente, l’allontanamento di un figlio da uno dei due genitori per effetto dell’influenza negativa su di lui esercitata dall’altro può essere posta dal giudice di merito a fondamento di un provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale del genitore “alienante”? Il sistematico e paranoico ostacolo da parte della madre o del padre alla bigenitorialità, cioè, può integrare una violazione dei doveri dei genitori foriera di grave pregiudizio per il figlio?

La Corte di Cassazione, con ordinanza 19305 del 15 giugno 2022, ha fornito risposta a tale domanda, optando per la soluzione affermativa.
Segnatamente, la Suprema Corte ha richiamato e condiviso il principio già affermato in alcuni propri precedenti (cfr., a riguardo, Cass. n. 13217/2021) in base al quale la capacità di preservare a continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore può senz’altro rilevare nella valutazione dell’idoneità genitoriale, essendo una siffatta capacità essenziale per la tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
Di conseguenza, il Collegio ha ribadito il principio per cui “in tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della c.d. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzione, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia”.
Pertanto, in disparte il dibattito sulla scientificità o meno della teoria dell’alienazione, il giudice deve compiere delle verifiche in concreto e, nel caso, può pronunciare il provvedimento de potestate nei confronti del genitore che ostacola la bigenitorialità.

Il caso concretamente giunto all’attenzione della Corte, in particolare, vedeva come protagonista una madre che era stata dichiarata dal Tribunale per i minorenni decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, il quale era stato affidato al padre sotto il controllo e con il sostegno del servizio sociale. A fondamento della declaratoria di decadenza, nello specifico, i giudici di merito avevano posto l’accertata alienazione parentale. Dalla c.t.u., infatti, era emerso il grave condizionamento psicologico che la madre esercitava sul figlio, il quale veniva privato della possibilità di avere un rapporto con il padre in ragione della forte diffidenza che nei confronti di quest’ultimo aveva la madre in conseguenza della frattura affettivo-sentimentale tra i genitori.
Avverso tale pronuncia, la madre aveva proposto reclamo ma questo era stato rigettato dalla Corte d’appello, sicchè la stessa aveva esperito ricorso per cassazione, dolendosi – con esclusivo riferimento agli aspetti di diritto qui pertinenti – della violazione degli articoli 330 per avere la Corte territoriale aderito acriticamente alla c.t.u. senza verificare l’attendibilità scientifica della teoria dell’alienazione parentale.
Ritenendo tale censura infondata, la Cassazione ha dunque operato le precisazioni sopra riportate.


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