L’art. 141 cod. ass., infatti, prevede che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
La questione controversa, in particolare, nasce dalla dicitura “veicoli coinvolti”: essa deve interpretarsi in modo tale da poter essere applicata solo all’incidente tra più autovetture oppure non è preclusa l’esperibilità dell’azione risarcitoria anche nei confronti dell’assicurazione dell’unico veicolo coinvolto?
Ebbene, nemmeno la Corte, recentemente chiamata a pronunciarsi su una simile fattispecie, è riuscita a fornire una risposta univoca a tale quesito, rilevando sul tema un contrasto giurisprudenziale. Due, infatti, sono le tesi che si contendono il campo e che sono richiamate nella recente ordinanza:
- una prima tesi (accolta da Cass., 5 luglio 2017, n. 16477) è quella fondata sull’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 141 cod. ass.: atteso che la norma presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro e di un danno subito dal terzo trasportato non dovuto a caso fortuito, non è necessario che il sinistro si sia verificato a seguito di uno scontro tra più veicoli. Secondo tale opzione ermeneutica, infatti, va privilegiata la ratio della norma, cioè quella di fornire al terzo un celere strumento di risarcimento, sicchè il riferimento ai “veicoli” deve intendersi semplicemente come “descrittivo della pluralità dei casi” ma non come preclusivo dell’azione in caso di schianto di una singola vettura;
- una seconda impostazione (sposata invece da Cass., 8 ottobre 2019, n. 25033), invece, si fonda sull’interpretazione letterale della norma laddove parla al plurale dei veicoli coinvolti: nel caso in cui il sinistro coinvolga un veicolo soltanto, quindi, il terzo trasportato non può agire direttamente nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava.
Nonostante il Tribunale avesse accolto tale domanda, la Corte d’appello aveva poi riformato la sentenza, sposando la seconda delle tesi sopra esposte e dunque ritenendo l’art. 141 cod. ass. non applicabile ai sinistri coinvolgenti un veicolo soltanto.
Gli eredi della defunta, pertanto, avevano proposto ricorso in Cassazione ma la Corte e, alla luce del contrasto innanzi illustrato, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.