L’attuale formulazione di questa norma deriva dalla soppressione dell'ufficio del Pretore, con trasferimento delle relative competenze al Tribunale, a seguito dell'introduzione del giudice unico di primo grado.
Il giudice d'appello è sempre un giudice di grado superiore rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza impugnata, e più precisamente, secondo quanto è dato leggere nella norma in esame, è il Tribunale in caso di appello contro le sentenze del giudice di pace appellabili, la Corte d'Appello nel caso di appello contro le sentenze del Tribunale, sia nelle controversie in cui esso abbia deciso in composizione monocratica che in quelle in cui abbia deciso in composizione collegiale.
La competenza del giudice d'appello si determina con riferimento alla
circoscrizione in cui ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata; fanno eccezione a tale regola le controversie in cui sia parte un'Amministrazione dello Stato, poiché in tal caso, ex art. 7, comma 2 del R.D. 30.10.1933, n. 1611, competente è il giudice d'appello del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata.
Trattasi di competenza inderogabile, in quanto determinata dalla funzione del giudice, con la conseguenza che l'eventuale incompetenza è insanabile (salvo il passaggio in giudicato della sentenza) e può e deve essere rilevata d'ufficio.
Dal carattere funzionale della competenza del giudice d'appello deriva la non operatività delle norme dettate in tema di
continenza (con riguardo a procedimenti pendenti dinnanzi ad uffici giudiziari diversi e che si trovino uno in primo grado, l'altro in fase di impugnazione) e di
litispendenza (che non è, ad esempio, ipotizzabile quando nei confronti di una sentenza di primo grado sia proposto sia appello che ricorso straordinario in cassazione).
Qualora l’appello dovesse essere proposto davanti a giudice incompetente (per territorio o per grado), nel silenzio della norma sono due le possibili soluzioni, e precisamente:
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secondo la tesi più rigorosa, l'appello sarebbe inammissibile o improcedibile, con conseguente decadenza dall'impugnazione e passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
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secondo l'opposto e prevalente orientamento, invece, la domanda d'appello proposta dinnanzi a giudice incompetente ha un effetto conservativo, in applicazione del più generale principio degli effetti conservativi della proposizione della domanda a giudice incompetente
Pertanto il diritto di impugnazione non si estingue ed è possibile la
traslatio iudicii dinnanzi al giudice competente con
riassunzione nel termine di cui all'
art. 50 del c.p.c..
Ciò è possibile ad una duplice condizione, ossia che l'appello:
a) sia stato tempestivamente proposto;
b) sia stato proposto con il mezzo di impugnazione previsto dalla legge.
Chiaramente, in sede di riassunzione del giudizio d'appello ex art. 50, è preclusa la possibilità di ampliare l'oggetto del giudizio d'appello già individuato nel primo atto introduttivo; in tal senso può argomentarsi sia dalla lettera dell’
art. 125 delle disp. att. c.p.c. (il quale prevede che la comparsa di riassunzione contenga un mero richiamo all'atto introduttivo del giudizio), sia dal principio di consumazione dell'impugnazione.