Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Il marito tenuto al mantenimento può opporre in compensazione il credito derivante dal mutuo stipulato da entrambi gli ex coniugi?

Famiglia - -
Il marito tenuto al mantenimento può opporre in compensazione il credito derivante dal mutuo stipulato da entrambi gli ex coniugi?
L’obbligato al mantenimento può opporre in compensazione all’ex moglie che agisca in esecuzione un controcredito certo e illiquido, ma di pronta liquidazione, come quello derivante dal mutuo sottoscritto da entrambi ma pagato solo da lui.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9686/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla possibilità, per l’ex marito, obbligato a corrispondere alla ex un assegno di mantenimento, di opporre in compensazione a quest’ultima, che agisca esecutivamente, il mutuo stipulato da entrambi ma pagato in via esclusiva da lui.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini era nata dalla vicenda che aveva visto come protagonista un uomo, il quale si era opposto all’esecuzione per espropriazione immobiliare, avviata nei suoi confronti dall’ex moglie, in forza dei crediti derivanti dall’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione personale dei coniugi, eccependo in compensazione un credito derivante dall’inadempimento di un precedente mutuo fondiario, stipulato da entrambi ma pagato esclusivamente da lui.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione. La Corte territoriale, in particolare, evidenziava come il credito oggetto del titolo esecutivo non avesse natura strettamente alimentare, né fosse stato dedotto e provato quanto eventualmente concernesse agli alimenti in favore dei figli, nonché come le somme mutuate fossero state utilizzate per la realizzazione di un impianto sportivo su un terreno di proprietà di entrambi gli ex coniugi.

La donna, rimasta soccombente all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione eccependo, in particolare, la violazione e falsa applicazione degli articoli 447, 1246, 156 del c.c., nonché dell’art. 115 del c.p.c., ritenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare il fatto che essa avesse dedotto che il mantenimento era destinato sia a lei che ai figli, sicché la relativa natura alimentare, comunque propria anche della quota destinata al coniuge, in quanto presupponente la mancanza di adeguati redditi, implicava che il credito in parola non avrebbe potuto essere oggetto di compensazione.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, ribadito la diversa natura del mantenimento disposto in favore dell’ex coniuge e dei figli, all’esito del giudizio di separazione, rispetto ai crediti alimentari. L’assegno di mantenimento, infatti, a differenza del credito alimentare, trova la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale nascente dal vincolo coniugale, non, invece, nell’incapacità della persona che versi in stato di bisogno e che non sia in grado di provvedere materialmente a sé stessa (cfr. Cass. Civ., n. 11489/2014).

Tale diversità è stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale che, seppur indicando come la complessiva funzione degli assegni alimentari, di mantenimento e divorzile, sia contigua, in misura tale da permettere additivamente il riconoscimento del privilegio ai sensi degli articoli 2751 e 2778 del c.c., ha rimarcato come il credito alimentare sia caratterizzato da un contenuto meno ampio rispetto a quello nascente dall'assegno di mantenimento o da quello divorzile, i quali, quindi, lo comprendono al loro interno, con l’aggiunta, però, di contenuti ulteriori (Corte Cost., n. 17/2000).

La stessa Consulta, peraltro, aveva, già in precedenza, avuto modo di precisare che “l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa” (Corte Cost., 30/11/1988).

La più ampia portata dell’assegno di mantenimento rispetto a quello alimentare è stata, altresì, confermata anche dalla recente complessiva rilettura dell’assegno divorzile e di quello di mantenimento, disposto a seguito della separazione, fornita dalla stessa Cassazione, la quale ha più volte chiarito che “l’assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; diversamente, l’assegno divorzile dev’essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dall’art. 5 comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto, seppur non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. Civ., SS.UU., n. 18287/2018; Cass. Civ., n. 17098/2019).

Tale distinzione è, peraltro, testualmente confermata dall’art. 156 del c.c., il quale, in ipotesi di separazione, subordina la corresponsione di un assegno alimentare alla pronuncia di addebito, sul presupposto che, in quest’ultimo caso, il mantenimento non possa essere disposto in favore del coniuge a cui sia addebitata la separazione.

Quanto, poi, alla compensazione, gli Ermellini hanno evidenziato come non sarebbe, in ogni caso, possibile scindere una quota alimentare all’interno del credito di mantenimento azionato coattivamente, senza incidere anche sul titolo, il quale non è modificabile dal giudice dell’esecuzione.

Considerato, però, che al debitore esecutato è consentito opporre in compensazione al creditore esecutante un controcredito che sia accertato giudizialmente o, comunque, incontestato, nonché, anche se ancora illiquido, di importo superiore al credito azionato esecutivamente, la Suprema Corte ha ritenuto che, coerentemente con quanto disposto dai giudici di merito, in relazione al caso di specie, al credito di mantenimento del coniuge, azionato in via esecutiva, possa essere opposto, ai sensi dell’art. 615 del c.p.c., un controcredito certo e illiquido, ma di pronta liquidazione, quale appunto, quello nascente dal contratto di mutuo stipulato dai coniugi.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.