In linea generale, l'assegno di mantenimento è una somma forfettizzata e fissata in sede di separazione, la cui finalità - come indica l'art. 156 del c.c. - è quella di dare al coniuge economicamente più debole, sprovvisto di redditi propri, un sostegno mensile. Nel corso del tempo una copiosa giurisprudenza è intervenuta in materia, dettagliando una serie di conseguenze pratiche; recentemente, in particolare, l'ordinanza n. 14358/2025 della Prima Sezione Civile della Cassazione ha ribadito che la nuova e stabile convivenza dell'ex partner beneficiario o beneficiaria non annulla né interrompe, in automatico, il versamento dell'assegno. Questo perché, spiegano i giudici, l'eventuale sottrazione del contributo va sempre subordinata a una valutazione complessiva del caso specifico, tenendo anche conto della durata dell'anteriore legame matrimoniale e dell'effettiva situazione economica nella nuova convivenza.
L'appena citata decisione della Suprema Corte è originata dalla domanda di revoca dell'assegno, in precedenza riconosciuto all'ex moglie. L'uomo la giustificava con il fatto che la donna avesse iniziato una nuova convivenza more uxorio, con un nuovo partner. Nel precedente grado di giudizio, in appello, la magistratura aveva accolto la sua richiesta, valutando tale nuova situazione relazionale come idonea a far perdere il diritto all'erogazione della somma mensile. La aveva scelto di opporsi alla decisione e fare ricorso presso i giudici di piazza Cavour. Affermava, infatti, che la mera convivenza non potesse ritenersi fattore determinante per far venire meno, in automatico, il suo diritto.
La nuova iniziativa della donna si è conclusa positivamente. Con la citata ordinanza n. 14358, la Cassazione ha accolto il suo ricorso, cogliendo anche l'occasione per ricordare un solido indirizzo giurisprudenziale (si veda in proposito Cass. SS.UU. 32198/2021 e Cass. SS.UU. 18287/2018). La creazione di un nuovo legame affettivo e stabile, ossia di un'unione di fatto, non comporta in automatico la revoca dell'assegno; quest'ultimo - anzi - ha una doppia funzione:
L'appena citata decisione della Suprema Corte è originata dalla domanda di revoca dell'assegno, in precedenza riconosciuto all'ex moglie. L'uomo la giustificava con il fatto che la donna avesse iniziato una nuova convivenza more uxorio, con un nuovo partner. Nel precedente grado di giudizio, in appello, la magistratura aveva accolto la sua richiesta, valutando tale nuova situazione relazionale come idonea a far perdere il diritto all'erogazione della somma mensile. La aveva scelto di opporsi alla decisione e fare ricorso presso i giudici di piazza Cavour. Affermava, infatti, che la mera convivenza non potesse ritenersi fattore determinante per far venire meno, in automatico, il suo diritto.
La nuova iniziativa della donna si è conclusa positivamente. Con la citata ordinanza n. 14358, la Cassazione ha accolto il suo ricorso, cogliendo anche l'occasione per ricordare un solido indirizzo giurisprudenziale (si veda in proposito Cass. SS.UU. 32198/2021 e Cass. SS.UU. 18287/2018). La creazione di un nuovo legame affettivo e stabile, ossia di un'unione di fatto, non comporta in automatico la revoca dell'assegno; quest'ultimo - anzi - ha una doppia funzione:
- assistenziale, come sostegno economico posteriore alla fine della convivenza matrimoniale;
- compensativa o equilibratrice, orientata cioè al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge.
La giurisprudenza della Cassazione spiega che, nel caso della nuova convivenza di fatto, viene meno la prima funzione perché il nuovo rapporto affettivo - sul piano della tutela assistenziale - si sostituisce al precedente, ma non la seconda. Infatti, come appena detto, la funzione compensativa è mirata all'effettivo riconoscimento del contributo fornito dal coniuge più debole, all'epoca della vita in comune. Perciò, se quest'ultimo - in costanza di matrimonio - ha sacrificato la carriera a favore della famiglia, è ingiusto che perda automaticamente il diritto alla compensazione per i sacrifici fatti, soltanto perché si è ricostruito una vita sentimentale.
Ma attenzione: la stabile convivenza more uxorio conserva la componente compensativa dell'assegno, a patto che il beneficiario dia la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell'apporto dato - in costanza di matrimonio - alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex partner. In altre parole, l'ex coniuge che abbia iniziato una relazione con una terza persona, se senza mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto alla somma mensile in chiave esclusivamente compensativa. Ma lo deve poter dimostrare in giudizio.
Ricapitolando, la Cassazione ha accolto il ricorso della donna, ribadendo un orientamento ormai consolidato: la nuova unione sentimentale non basta a far venir meno l'effetto compensativo dell'assegno, sempre che non emerga una nuova autosufficienza economica, con un tenore di vita paragonabile a quello anteriore o, comunque, adeguato al sostentamento senza il supporto dell'ex partner.
Ma attenzione: la stabile convivenza more uxorio conserva la componente compensativa dell'assegno, a patto che il beneficiario dia la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della rinuncia alle occasioni lavorative e dell'apporto dato - in costanza di matrimonio - alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex partner. In altre parole, l'ex coniuge che abbia iniziato una relazione con una terza persona, se senza mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto alla somma mensile in chiave esclusivamente compensativa. Ma lo deve poter dimostrare in giudizio.
Ricapitolando, la Cassazione ha accolto il ricorso della donna, ribadendo un orientamento ormai consolidato: la nuova unione sentimentale non basta a far venir meno l'effetto compensativo dell'assegno, sempre che non emerga una nuova autosufficienza economica, con un tenore di vita paragonabile a quello anteriore o, comunque, adeguato al sostentamento senza il supporto dell'ex partner.