Per la Corte, infatti, bastano le semplici effusioni affettuose, che possano considerarsi indizi di un rapporto amoroso, intimo, fisico.
Ma procediamo con ordine.
Dobbiamo premettere che per con l'espressione "addebito della separazione" si intende, per il codice civile (art. 151, comma 2), la pronuncia con cui il giudice stabilisce che la crisi del rapporto matrimoniale è stata causata dal comportamento di uno dei coniugi, il quale ha violato i doveri nascenti dal matrimonio stesso.
L'addebito non è necessariamente presente in ogni separazione: può essere chiesto solo in caso di separazione giudiziale (non nella separazione consensuale, dunque), e deve essere chiesto espressamente da una o da entrambe le parti; ciò significa che il giudice non potrà addebitare d'ufficio (cioè di propria iniziativa) la separazione a uno dei coniugi.
Attenzione: è importante insistere sul fatto che non è la semplice violazione dei doveri coniugali a condurre all'addebito della separazione; per l'addebito occorre infatti che tale violazione sia stata la causa della rottura dell'unità coniugale.
Per fare un esempio concreto, potrebbe non esservi addebito in caso di infedeltà, se si dimostra che il rapporto tra marito e moglie era già irrimediabilmente deteriorato prima del tradimento.
Quest'ultimo aveva proposto appello contro la sentenza.
La Cassazione infatti condivideva le conclusioni del giudice di secondo grado, secondo cui proprio il contenuto del messaggio provava inequivocabilmente l'atteggiamento di intimità tenuto dalla donna e dal suo amante.