Sul discusso tema è di recente intervenuto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1609 del 7 marzo 2022, chiarendo – in linea di continuità con l’orientamento già consolidato nella giurisprudenza amministrativa (cfr. ex plurimis, Cons. St. n. 8178/2019) – che non è possibile fornire una risposta univoca ai quesiti sopra formulati in quanto occorre valutare, caso per caso, le caratteristiche concrete della recinzione costruita.
Ebbene, in relazione a tali caratteristiche, è possibile operare la seguente distinzione:
- l’attività edilizia è libera quando “sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale”: in tali casi, quindi, la realizzazione del manufatto deve considerarsi riconducibile allo ius excludendi alios riconosciuto in capo al proprietario di un’area;
- l’attività edilizia richiede uno specifico titolo, al contrario, quando comporta una notevole trasformazione, di rilevante impatto visivo e di dimensioni considerevoli. In tali casi, quindi, l'esecuzione delle opere è condizionata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi.
A seguito del rigetto di tale istanza da parte del Comune, il privato che aveva costruito la recinzione aveva dunque proposto ricorso al TAR per far annullare il provvedimento.
Il Giudice Amministrativo, tuttavia, aveva rigettato il ricorso, ritenendo che per la costruzione del recinto fosse necessario il titolo edilizio e che comunque il muro di cinta non fosse compatibile con con piano regolatore generale e con il piano attuativo di iniziativa mista dell'Amministrazione comunale, in fase di attuazione e concernente proprio la creazione di parcheggi pubblici nell'area sulla quale insiste il manufatto.
Avverso tale pronuncia, il privato aveva dunque proposto appello, dolendosi – per quanto qui di interesse – dell’assenza di contrasto tra la richiesta di sanatoria e il P.R.G. Nel ritenere l’appello infondato, il Consiglio di Stato ha dunque operato le importanti precisazioni di cui si è data notizia.