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Trust: la Cassazione chiarisce se l’atto istitutivo possa essere assoggettato ad azione revocatoria

Trust: la Cassazione chiarisce se l’atto istitutivo possa essere assoggettato ad azione revocatoria
L'atto istitutivo di un trust è assoggettabile ad azione revocatoria e, qualora il bene conferito sia stato intestato al trustee, il suo accoglimento rende inefficace il relativo atto dispositivo.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13883/2020, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di trust, chiedendosi se, con specifico riferimento al caso in cui all’istituzione del trust abbia fatto seguito l’effettiva intestazione del bene conferito al trustee, il relativo atto istitutivo possa essere assoggettato ad azione revocatoria.

La questione sottoposta all’esame dei Giudici di legittimità era nata in seguito alla decisione di una società di gestione del credito di citare in giudizio, in veste di mandataria di un istituto di credito, ai sensi dell’art. 2901 del c.c., le parti di un trust, sul presupposto che il relativo atto istitutivo fosse pregiudizievole per la posizione creditoria del mandante, essendo stato seguito dall'intestazione al trustee del bene conferito. Detta società, infatti, vantando una fideiussione nei confronti di una delle parti del trust, la quale rivestiva il ruolo di garante di una società debitrice, dopo che quest’ultima era stata dichiarata fallita, aveva deciso di esperire azione revocatoria, affinché fosse dichiarata l’inefficacia dell’atto istitutivo del trust familiare, sul presupposto che il proprio credito non potesse essere soddisfatto dalla vendita concorsuale dei beni immobili di proprietà della società debitrice.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano l’azione revocatoria proposta dalla società di gestione del credito, dichiarando l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto istitutivo del trust in questione.

Rimasti soccombenti all’esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, gli originari convenuti decidevano di ricorrere dinanzi alla Corte di Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 del c.c., in relazione all’assoggettabilità ad azione revocatoria dell’atto istitutivo di un trust. Secondo i ricorrenti, infatti, tale atto non poteva essere assoggettato alla cosiddetta “actio pauliana”, destinata ad investire soltanto l’atto dispositivo con cui i beni erano stati trasferiti al trustee oppure posti sotto il controllo dello stesso, o, ancora, segregati nel patrimonio del disponente, nell’interesse di un beneficiario. A sostegno della propria tesi, essi richiamavano, peraltro, alcune pronunce di merito, secondo cui l’atto istitutivo del trust si sarebbe dovuto considerare “neutro” e, quindi, non idoneo ad incidere sulla garanzia dei creditori.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

Gli Ermellini hanno, innanzitutto, evidenziato come, sulla base della costante giurisprudenza di legittimità, nel trust dispositivo è l’atto con il quale viene intestato al trustee il bene conferito in trust, il che, però, “non comporta che la relativa domanda revocatoria debba essere necessariamente indirizzata negli immediati confronti di quest’atto, né che possa, perciò stesso, essere utilmente proposta pure nei confronti dell’atto istitutivo del trust” (cfr. Cass. Civ., n. 25926/2019; Cass. Civ., n. 24212/2019).

Secondo la stessa Corte di Cassazione, in realtà, “nel caso in cui all'istituzione del trust abbia fatto poi seguito l'effettiva intestazione del bene conferito al trustee, la domanda di revocatoria, che assume ad oggetto l'atto istitutivo, appare comunque idonea a produrre l'esito di inefficacia dell'atto dispositivo a cui propriamente tende la predetta azione (ove la dichiarazione di inefficacia potesse essere emessa anche in assenza dell'effettiva esistenza di un atto dispositivo, per contro, si fuoriuscirebbe senz'altro dalla funzione di conservazione patrimoniale che risulta specificamente connotare, nel sistema del codice civile, come ripreso anche nella sede della normativa fallimentare, lo strumento dell'azione revocatoria)” (Cass. Civ., n. 25926/2019).

La stessa citata pronuncia di legittimità ha, inoltre, precisato come, per constatare la suddetta idoneità, sia sufficiente considerare che l’atto di trasferimento ed intestazione del bene conferito al trustee non risulti essere un atto isolato ed autoreferente, visto che, nella complessa dinamica di un’operazione di trust, lo stesso si pone, non solo come atto conseguente, ma, prima ancora, come atto dipendente da quello istitutivo.

Secondo la dottrina maggioritaria, peraltro, il trustee risulta titolare di un ufficio o di una funzione, per cui egli è proprietario non già nel proprio interesse, bensì nell’interesse altrui, secondo i termini e le modalità stabiliti di volta in volta dall’atto istitutivo. La particolare tipologia di proprietà sussistente in capo al trustee non potrebbe, quindi, sopravvivere all’inesistenza o, comunque, al venir meno dell’atto istitutivo del trust.

Da ciò deriva, dunque, che l’inefficacia dell’atto istitutivo che consegue all’accoglimento di un’azione revocatoria, determina anche l’inefficacia dell’atto dispositivo.


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