L’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte, in particolare, ruota intorno alla considerazione per cui è proprio il fatto che l’amministratore si sia dimostrato inadempiente rispetto all’obbligo - su di esso gravante ai sensi dell’art. 1130 co. 1 c.c. – di curare l’osservanza del regolamento condominiale che ha consentito il pregiudizio subito dal condomino.
Segnala inoltre la Corte che l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti ed è pertanto legittimato ad agire in giudizio per far cessare gli abusi dei singoli condomini ex art. 1131 c.c., ma ciò non comporta altresì che il condominio sia legittimato passivo in ordine alla pretesa del singolo rivolta ad accertare le violazioni regolamentari perpetrate da altri partecipanti e ad ottenere una conseguente condanna risarcitoria.
Secondo gli Ermellini, infatti, “dall'omesso adempimento dell'obbligo dell'amministratore di curare l'osservanza del regolamento di condominio ex art. 1130, primo comma n. 1, cod. civ. non ridonda, invero, alcuna automatica responsabilità ricadente nella sfera giuridica dell'intero condominio”. L’amministratore condominiale, piuttosto, è secondo la Corte il vero responsabile nei confronti dei condomini per i danni cagionati dalla sua negligenza.
La vicenda concretamente giunta all’esame della Cassazione, nello specifico, riguardava la domanda risarcitoria proposta, avverso il condominio, da un soggetto in relazione al danno subito in conseguenza dell’immissione sul proprio terrazzo di foglie e arbusti provenienti dalle altre unità immobiliari.
La Corte d’appello, tuttavia, aveva poi rilevato il difetto di legittimazione del Condominio, affermando che l’attore avrebbe dovuto chiamare in giudizio l’amministratore condominiale, inadempiente nel far rispettare il regolamento nella parte recante il divieto ai condomini di invadere con rami e fogliami le unità immobiliari altrui.
Avverso tale pronuncia l’attrice aveva allora proposto ricorso in Cassazione per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., sostenendo che il Condominio fosse il vero legittimato passivo: la Suprema Corte, nel ritenere tale impugnazione inammissibile, ha dunque espresso chiaramente gli importanti principi sopra esposti.