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Articolo 29 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Incompetenza

Dispositivo dell'art. 29 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.

2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Spiegazione dell'art. 29 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il provvedimento declinatorio della competenza va assunto dal tribunale nella forma di ordinanza, che deve indicare il tribunale competente e disporre la trasmissione degli atti del procedimento a tale ufficio giudiziario.

La questione di competenza può essere oggetto di reclamo dinanzi alla Corte d'appello; se la Corte ritiene fondata l'eccezione di incompetenza, non revoca il provvedimento impugnato, ma dispone che il procedimento prosegua dinanzi al giudice competente.

L'ordinanza di incompetenza, a seguito della trasmissione d'ufficio degli atti da parte della cancelleria del giudice che ha emesso tale pronuncia declianatoria in rito, può essere oggetto di regolamento di competenza d'ufficio.

Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

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