La quaestio nasceva dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che confermava quanto deciso dal Giudice di primo grado, ossia la condanna dell’imputato alla pena di 8 mesi di reclusione, nonché al pagamento di euro 200 di multa per avere quest’ultimo commesso il reato di cui all’art. 625 del c.p., comma primo, nn. 2 e 7 (furto aggravato).
La vicenda approdava in Cassazione davanti alla quale il legale dell’imputato eccepiva principalmente la nullità della sentenza impugnata ex art. 185 del c.p.p. per omessa notifica del decreto di fissazione di udienza in grado di appello al codifensore. Infatti, la Corte territoriale aveva rigettato l'analoga eccezione proposta con ordinanza prima del giudizio, considerato che dagli atti non risultava alcuna nomina conferita al predetto difensore.
Per il legale dell'imputato, l'atto di appello era stato legittimamente proposto da ciascuno dei due avvocati di fiducia nominati, pertanto il decreto di fissazione dell'udienza per il giudizio di impugnazione doveva essere notificato ad entrambi i difensori e la relativa omissione della notifica ad uno di essi generava nullità. Tra l’altro, la nomina in questione era stata depositata nella cancelleria del tribunale a seguito della rinuncia dell’avvocato nominato in precedenza.
Il Tribunale Supremo stabiliva che l’accoglimento della suddetta censura comportava l'assorbimento di tutti gli altri motivi. In particolare, secondo i Giudici di legittimità “l'omessa notificazione ad uno dei due difensori dell'imputato non dà luogo ad una nullità assoluta, ex art. 179 del c.p.p., ma comunque genera una nullità, benché a regime intermedio”. Tale nullità “deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno”.
A tal proposito, la Cassazione richiamava quanto sottolineato dalle sezioni unite, secondo cui “la nullità di ordine generale a regime intermedio, derivante dall'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, deve essere eccepita a opera dell'altro difensore al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, in quanto il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione”.
Inoltre, gli Ermellini osservavano che, poiché il decreto di citazione a giudizio in appello risultava datato 10.9.2019, esso era successivo alla nuova nomina, legittimamente effettuata a seguito della revoca del secondo difensore. Pertanto, il decreto di citazione in appello avrebbe dovuto essere notificato ai due legali che risultavano nominati dal ricorrente al momento dell'emissione dell'atto, mentre la notifica era stata diretta ai due avvocati di fiducia presenti nel giudizio di primo grado.
È in virtù dei principi appena esposti che la Suprema Corte di Cassazione disponeva l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce per il nuovo giudizio.