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Intervento chirurgico con esito infausto: il risarcimento del danno non è automatico

Sanità - -
Intervento chirurgico con esito infausto: il risarcimento del danno non è automatico
Per essere risarcito, il paziente deve provare che non si sarebbe sottoposto ad un intervento chirurgico se fosse stato correttamente informato.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9887/2020, è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità medica, con particolare riferimento al caso in cui un paziente lamenti una lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, quale conseguenza dell’inesattezza o dell’incompletezza delle informazioni fornitegli dal medico.

La questione sottoposta al vaglio degli Ermellini nasceva dalla vicenda che aveva visto come protagonista un uomo, il quale, in entrambi i gradi del giudizio di merito, si era visto rigettare la propria richiesta risarcitoria, avanzata nei confronti di un medico, il quale gli aveva proposto, quale soluzione ad una sua patologia al polso, un intervento chirurgico, prospettandogli il rischio, da lui accettato, di una perdita del 30% della funzionalità dell’articolazione del polso stesso.
Come rilevato dalla Corte d’Appello, tuttavia, nonostante all’operazione fosse seguita una perdita complessiva della funzionalità del polso pari a circa il 70%, la doglianza del danneggiato non poteva, in ogni caso, trovare accoglimento, posto che dalla relazione dei consulenti tecnici d’ufficio era emerso che lo stesso soffriva già da prima dell’intervento di una riduzione funzionale dell’articolazione pari a circa il 18%, sicché l’ulteriore perdita corrispondeva a poco più della riduzione di funzionalità prospettata dal medico in sede di acquisizione del consenso informato.

Rimasto soccombente, il paziente ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, in primo luogo, una violazione dell’art. 112 del c.p.c., in quanto la Corte territoriale, a suo avviso, non aveva preso in considerazione la non esaustività del consenso informato fornitogli dal medico.

Il ricorrente eccepiva, poi, una violazione degli articoli 13 e 32 della Costituzione, sostenendo che il medico, nel manifestare un atteggiamento ottimista nei confronti dell’esito dell’operazione chirurgica, avesse leso il proprio diritto all’autodeterminazione.

La Cassazione ha rigettato il ricorso.

Quanto al primo motivo di doglianza, gli Ermellini ne hanno dichiarato l’infondatezza, sottolineando come la Corte d’Appello avesse correttamente ritenuto che la rappresentazione di un possibile peggioramento della mobilità del 30% fosse da considerarsi adeguata e non imprudentemente sottostimata, atteso che l’ulteriore aggravamento non poteva che intendersi riferito alla preesistente condizione invalidante del ricorrente. In caso contrario, infatti, come osservato dalla Cassazione, non ci sarebbe stato alcun rischio peggiorativo, in quanto la riduzione della mobilità del 30% avrebbe coinciso con il deficit che già affliggeva il paziente.

Con riferimento poi, al secondo motivo di ricorso, gli Ermellini, pur dichiarandone l’inammissibilità per mancanza di specificità, hanno comunque ribadito come, per configurare un diritto al risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione, cagionata dall'inesatta o incompleta informazione fornita dal medico, ai fini dell’acquisizione della valida e consapevole manifestazione di consenso del paziente, non si possa prescindere dalla prova che la condotta di quest’ultimo, se correttamente informato, sarebbe stata certamente diversa, ossia che avrebbe certamente rifiutato di sottoporsi all’intervento chirurgico.

Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, infatti, “l’omessa informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in quanto la rilevanza causale dell’inadempimento viene a dipendere indissolubilmente dalla alternativa “consenso/dissenso” che qualifica detta omissione, laddove, in caso di presunto consenso, l’inadempimento, pur esistente, risulterebbe privo di alcuna incidenza deterministica sul risultato infausto dell’intervento, in quanto comunque voluto dal paziente; diversamente, in caso di presunto dissenso, assumendo invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l’intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito, e l’esito infausto non si sarebbe verificato, non essendo stato voluto dal paziente. La allegazione dei fatti dimostrativi della opzione “a monte” che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell’onere della prova del nesso eziologico tra l’inadempimento e l’evento dannoso, che in applicazione dell’ordinario criterio di riparto ex art. 2697 c.c., comma 1, compete ai danneggiati (Cass. Civ., n. 19199/2018).

Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato dai Giudici di legittimità, il ricorrente non aveva neppure indicato se e quali prove avesse richiesto di acquisire o fossero state raccolte al fine di accertare che egli, qualora avesse compreso il rischio di insuccesso dell’operazione chirurgica prospettatagli dal medico convenuto, avrebbe sicuramente rifiutato di sottoporvisi.


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