I presupposti dell'azione revocatoria, come si trae dall’art. 2901 c.c. che la disciplina, sono:
- la scientia damni, cioè la frode da parte del debitore, che compie l'alienazione sapendo di pregiudicare le ragioni del creditore o in modo a ciò dolosamente preordinato;
- il consilium fraudis, cioè la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio derivante al creditore o della dolosa preordinazione;
- l'eventus damni, cioè il danno che può essere arrecato alle pretese del creditore.
Proprio su tale tema è di recente intervenuta la Corte di Cassazione, optando per la prima delle ipotesi ora formulate. Con ordinanza n. 9455 del 23 marzo 2022, infatti, il Collegio ha ritenuto sufficiente una valutazione prognostica circa la potenzialità lesiva della costituzione di fondo patrimoniale su bene gravato da ipoteca.
Una siffatta valutazione – ha evidenziato la Suprema Corte – è invero conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 30736/2019) secondo la quale “nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva non sia stata già introdotta, al fine di verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel conflitto con quello ipotecario, è sufficiente una prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale”.
Lo specifico caso giunto all’attenzione della Corte, in particolare, riguardava un soggetto che aveva esperito l’azione di cui all’art. 2901 c.c. avverso due coniugi suoi debitori, i quali avevano costituito un fondo patrimoniale avente ad oggetto beni di loro proprietà, fondo che arrecava pregiudizio alle ragioni creditorie.
Il Tribunale, tuttavia, aveva rigettato la domanda e l’attore aveva dunque proposto appello.
La Corte distrettuale, dunque, aveva accolto l’impugnazione e dichiarato l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ritenendo che sufficiente che l'atto avesse reso più difficile il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Avverso la sentenza, i coniugi avevano dunque proposto ricorso, dolendosi – limitatamente a quanto ora di interesse – della violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c.: sulla scorta delle considerazioni ripercorse, la Cassazione ha dunque ritenuto inammissibile il ricorso.