L’art. 2 L. 689/1981 prevede che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni e che della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Alla luce di tale norma, quindi, qualora un soggetto minorenne sia colto nella violazione delle prescrizioni del codice della strada, il verbale con cui l’autorità irroga la sanzione deve essere notificato ai genitori in quanto esercenti la potestà genitoriale.
Tanto chiarito, è possibile porsi un quesito ulteriore concernente la natura della responsabilità in esame: il genitore risponde a titolo di coobbligato in solido oppure a titolo personale e diretto in qualità di veri e propri trasgressori?
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19619 del 17 giugno 2022, è tornata proprio su questo tema, optando – in linea di continuità con la giurisprudenza consolidata sul punto – per la seconda delle soluzioni ora prospettate. Il Supremo Collegio, infatti, ha chiarito:
- che il sopra citato art. 2 si applica anche agli illeciti amministrativi del Codice della Strada;
- che dunque in caso di violazione amministrativa commessa da un under 18, della stessa risponde il soggetto che era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che quest’ultimo provi di non aver potuto impedire il fatto;
- che, perciò, in caso di violazione commessa da minore, fermo l’obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti.
La vicenda giunta al vaglio della Suprema Corte, nello specifico, traeva origine da un’infrazione stradale commessa da un minorenne. In seguito a tale violazione, infatti, era stato notificato alla madre in qualità di obbligata in solido in quanto esercente la potestà genitoriale nonché trasgressore, un verbale della polizia stradale con cui veniva irrogata una sanzione.
La madre, dunque, aveva proposto opposizione dolendosi della lesione del proprio diritto di difesa in quanto nel verbale veniva indicato il figlio come trasgressore: l’opposizione, tuttavia, era stata respinta dal Giudice di Pace.
Avverso questa sentenza aveva proposto appello la madre soccombente, ma il Tribunale aveva confermato la sentenza di prime cure, ritenendo che l’indicazione del figlio minore quale trasgressore non violasse il diritto di difesa della madre che ben aveva potuto difendersi in giudizio.
Per la cassazione di tale pronuncia aveva allora proposto ricorso la madre, censurando la violazione dell’art. 2 L. 689/1981. Ritenendo tale doglianza fondata, la Cassazione ha dunque precisato quanto sopra riportato in relazione alla natura della responsabilità dei genitori.