La risposta a tale domanda può fornirsi cercando di comprendere se il credito risarcitorio debba intendersi unitario o meno: nel primo caso, infatti, dovrebbe applicarsi l’ormai affermato principio giurisprudenziale infrazionabilità del credito in assenza di un interesse oggettivo alla presentazione di domande giudiziali separate; nel secondo caso, invece, dovrebbe concludersi per la ammissibilità di ogni domanda risarcitoria presentata.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19608 del 17 giugno 2022, è tornata proprio sul tema della infrazionabilità del credito, con specifico riferimento a quello concernente i danni occasionati da un sinistro stradale.
Il caso particolare oggetto di attenzione della Corte riguardava un sinistro stradale nell’ambito del quale un soggetto era stato tamponato finchè era a bordo della propria vettura, subendo così dei danni personali e materiali. Per il risarcimento di questi ultimi, dunque, il danneggiato aveva agito in giudizio e la relativa domanda era stata accolta con sentenza passata in giudicato.
Successivamente, il danneggiato aveva proposto una nuova domanda giudiziale per il risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito del medesimo sinistro: il Giudice di Pace, pertanto, aveva dichiarato l'improcedibilità di tale domanda per essere stato violato il principio giurisprudenziale di infrazionabilità del credito, sul rilievo che integrava un abuso del diritto l'attivazione di due distinti giudizi per il risarcimento dei danni conseguenti ad un medesimo fatto generatore.
Avverso tale pronuncia il danneggiato aveva proposto prima appello e poi, avendo il Tribunale rigettato il gravame, ricorso in Cassazione, dolendosi – in estrema sintesi –- dell’errata applicazione da parte dei giudici di merito della giurisprudenza in tema infrazionabilità del credito, atteso che nel caso di specie egli aveva azionato crediti diversi: ritenendo i motivi di ricorso infondati, la Corte ha dunque operato interessanti precisazioni sul punto.
Ebbene, con la pronuncia citata la Suprema Corte ha
- richiamato i principi messi a fuoco da Cass., Sez. Un. n. 4090/2017, secondo cui "le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata";
- richiamato anche quella giurisprudenza che aveva precisato, con specifico riguardo al frazionamento di pretese creditorie scaturenti da un unico sinistro stradale, che il danneggiato che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poichè tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario (cfr. Cass. n. 8530/2020);
- concluso che a fronte di pretese risarcitorie scaturenti da un medesimo incidente stradale tali, quindi, da essere inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e da poter essere accertate separatamente solo a costo di una duplicazione di attività istruttorie e di una conseguente dispersione della conoscenza della medesima vicenda sostanziale, deve ritenersi che il ricorso alla tutela frazionata possa essere giustificato soltanto in presenza di un interesse oggettivamente valutabile, il quale interesse deve essere escluso nel caso in cui i postumi invalidanti conseguenti alle lesioni riportate nel sinistro si fossero stabilizzati in epoca anteriore alla proposizione della domanda concernente i danni materiali.