La Suprema Corte, sul punto, ha operato una netta distinzione tra:
- le attività prodromiche al controllo, quali l’installazione dell’apparecchio elettronico e la sua impostazione al fine di renderlo abile alla registrazione dei dati relativi alla circolazione stradale e alla raccolta di documenti fotografici e video
- le attività di controllo, consistenti nella lettura e valutazione – e non nella mera verbalizzazione – dei dati raccolti al fine di accertare eventuali violazioni del Codice della Strada
La Corte, segnatamente, richiama a sostegno di tale assunto l'art. 61 della L.120/2010, che permette l’attività di accertamento strumentale delle violazioni al Codice della Strada anche attraverso strumenti acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso, ma a condizione che l'accertamento delle violazioni avvenga esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e dei servizi di Polizia Locale. Qualora quest’ultima si occupi di un’attività di mero controllo della validità e della correttezza dell'accertamento svolto dalla società di noleggio degli autovelox, si dovrà ritenere sussistente un’illegittima delega di funzioni.
Il caso di specie recentemente attenzionato dalla Cassazione, in particolare, riguardava l’eccesso di velocità in violazione dell’art. 142 cod. str. rilevato tramite dispositivo autovelox compiuto da un soggetto, al quale era recapitato un verbale di accertamento dalla Polizia Municipale.
Il soggetto aveva dunque proposto opposizione al Giudice di Pace, lamentando l’illegittimità del rilevamento, derivante dal fatto che l’autovelox non era di proprietà della Polizia Municipale ma era noleggiato da società privata, la quale aveva installato l’apparecchiatura e si occupava regolarmente della manutenzione della stessa.
Il Giudice di Pace aveva dunque accolto l’opposizione e perciò annullato il verbale impugnato in quanto illegittimo in relazione all’art. 345 comma 4 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, secondo cui gli apparecchi elettronici in esame devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia e devono essere nella disponibilità degli stessi. Secondo il Giudice di pace, invero, il fatto che la società noleggiatrice, in forza del contratto di noleggio, si occupasse personalmente di raccogliere e conservare i dati sulle infrazioni portava a ritenere violata siffatta disposizione.
Avverso tale pronuncia aveva poi proposto appello il Comune e, in accoglimento di tale impugnazione, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione in quanto il contratto di noleggio attribuiva alla società una serie di attività che erano sì prodromiche all’accertamento delle infrazioni ma non sostitutive della verifica e della valutazione dei dati da parte della Polizia Municipale.
Il soggetto sanzionato, allora, aveva proposto ricorso in Cassazione e la Suprema Corte, accogliendo il gravame poiché nel caso di specie era effettivamente stata posta in essere un’illegittima delega di funzioni, ha operato le importanti precisazioni di cui si è dato conto.