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La responsabilità della banca in caso di prelievo illegittimo: onere della prova

La responsabilità della banca in caso di prelievo illegittimo: onere della prova
Per far valere la responsabilità contrattuale della banca per l’illecito prelievo dal conto corrente online, il cliente deve limitarsi ad allegare l’inadempimento della banca.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16417 del 20 maggio 2022, ha affrontato il tema del riparto dell’onere probatorio con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dal cliente della banca in relazione a prelievi illeciti avvenuti sul proprio conto corrente online.

Il caso concretamente giunto al vaglio della Corte, in particolare, riguardava la domanda giudiziale proposta dal cliente avverso l’istituto bancario al fine di farne valere la responsabilità contrattuale in relazione all'illegittimo addebito della somma di euro 1000,00 per una ricarica di telefonino quale diretta conseguenza di una frode informatica subita sul conto corrente e sulla carta di credito prepagata.
Il Giudice di Pace aveva accolto tale domanda, condannando la convenuta alla restituzione della somma e al risarcimento del danno morale posto che il prelievo della somma non risultava legittimamente autorizzata dall'attrice.
Avverso tale sentenza l’istituto aveva proposto appello: il gravame, poi, era stato accolto dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che l'illecito prelievo della a somma fosse presumibilmente da ricondurre ad un illegittimo accesso all'internet banking realizzato con le tipiche modalità dell'uso delle credenziali dell'utente, non sussistendo alcun obbligo dell'appellante nei confronti del cliente.
Il cliente, pertanto, aveva proposto ricorso in Cassazione censurando – in estrema sintesi – la pronuncia del Tribunale nella parte in cui aveva erroneamente escluso la responsabilità contrattuale dell’istituto, non avendo questo dimostrato il corretto adempimento delle proprie obbligazioni in relazione all'adozione di adeguati sistemi di sicurezza sull'operatività telematica del conto corrente.
Ritenendo questa censura fondata, la Cassazione ha dunque operato le precisazioni sopra riportate.

Con la pronuncia citata, infatti, la Suprema Corte ha
  • richiamato la regola generale ex art. 1218 c.c., secondo la quale, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr., sul punto, Cass. Sez. Un. 13533/01);
  • precisato che la suddetta regola vale anche con riferimento alla responsabilità della banca per le operazioni effettuate sul conto corrente online;
  • chiarito che dunque, per far valere la responsabilità contrattuale della banca per l’illecito prelievo, il cliente deve limitarsi ad allegare la fattispecie di inadempimento ascritta alla banca (consistente nel non avere impedito l’illecito prelievo), mentre sta all’istituto bancario eccepire un fatto estintivo o impeditivo della pretesa della controparte, come la violazione delle norme prudenziali che informano le modalità d'uso dei rapporti di conto corrente telematico.
Tanto chiarito, il Collegio ha conclusivamente affermato che, in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema, è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Per tale ragione “la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente”.


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