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Articolo 247 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Reclamo

Dispositivo dell'art. 247 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.

4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opponenti.

6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

7. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello(1).

8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede con decreto motivato.

12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria. Il decreto produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione(1).

12-bis. Proposto il reclamo o il ricorso per cassazione, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, oppure inibire, in tutto o in parte o temporaneamente, l'attuazione del piano o dei pagamenti(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 39, comma 8, lettera a)) la modifica dell'art. 247, comma 7; (con l'art. 39, comma 8, lettera b)) la modifica dell'art. 247, comma 12; (con l'art. 39, comma 8, lettera c)) l'introduzione del comma 12-bis all'art. 247.

Spiegazione dell'art. 247 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma prevede che il decreto di omologazione del concordato sia impugnabile mediante reclamo, dinanzi alla Corte d'Appello. Il reclamo deve essere proposto dall'interessato mediante ricorso e nei cinque giorni seguenti il deposito la Corte sarà tenuta a fissare l'udienza di comparizione delle parti entro i successivi 60 giorni.

Il ricorso deve essere successivamente notificato, a cura del reclamante e unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, al curatore ed a tutti gli altri soggetti interessati (il proponente il concordato; il debitore; gli opponenti), fermo restando che tra la notifica e l'udienza di comparizione devono intercorrere almeno 30 giorni.

Entro 10 giorni dall'udienza di comparizione delle parti fissata dalla Corte, coloro che intendano resistere al reclamo devono costituirsi in giudizio, mediante il deposito di una memoria dalla quale risultino le argomentazioni in fatto ed in diritto, nonché i mezzi di prova e la documentazione prodotta.

In esito all'udienza, dopo aver sentito le parti ed eventualmente assunto d'ufficio i mezzi di prova, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato ricorribile per Cassazione.

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