La norma in esame disciplina l’
udienza di
discussione in fase di
appello, udienza che potrebbe anche essere l’unica laddove fosse esaurita l’attività istruttoria ovvero laddove la causa fosse già matura per la
decisione.
L’appello viene trattato collegialmente ed il giudice relatore, designato con decreto dal Presidente della Corte d’Appello ex
art. 473 bis 31 del c.p.c., illustra oralmente al Collegio i fatti di causa.
All’esito della discussione il Collegio trattiene la causa in decisione; tuttavia, in considerazione della particolare natura dei diritti di cui si tratta, è prevista per le parti, all’esito della discussione, la facoltà di chiedere un termine per ulteriori note difensive.
La concessione di tale ulteriore termine è a discrezione del Collegio ed, ovviamente, se concesso, la causa sarà rinviata ad altra udienza (in caso contrario sarà decisa).
Precisa il terzo comma della norma che, a seguito della trattazione e decisione verrà emessa
sentenza, da depositarsi nei sessanta giorni successivi all’udienza di discussione ovvero alla successiva udienza.
L’ultimo comma di questa norma fa riferimento ai provvedimenti ex artt.
473 bis 15 e
473 bis 22 c.p.c., provvedimenti che potrebbe essere necessario adottare in considerazione della particolare natura dei procedimenti in materia di persone e famiglie, caratterizzati da una intrinseca urgenza e mutevolezza (soprattutto quelli che coinvolgono la prole minorenne o minori in generale).
La prassi di adottare misure provvisorie, infatti, trova spesso la propria ragione nell’evitare al
minore di vivere una situazione di grave conflitto tra i genitori e di concedere alle parti il tempo necessario a ristabilire un equilibrio gravemente compromesso.
Va osservato che le norme summenzionate fanno riferimento a provvedimenti denominati come “
temporanei ed urgenti” e non come “
provvisori ed urgenti”, differenza che, sul piano concettuale, assume particolare rilievo considerato che:
a) i provvedimenti d’urgenza temporanei sono quelli, perlopiù cautelari, destinati a vedere caducata la loro efficacia per il sopravvenire del provvedimento di merito o per l’estinzione del giudizio di merito a cautela del quale sono stati emessi;
b) i provvedimenti d’urgenza provvisori, invece, sono quelli, anche non cautelari, la cui efficacia è appunto provvisoria, ma potenzialmente idonea a disciplinare il rapporto sottostante anche per un tempo indeterminato.
I provvedimenti d’urgenza a cui la Legge delega fa riferimento si ritiene che appartengano a questa seconda categoria, tenuto conto che sono destinati a mantenere la loro efficacia in caso di estinzione del processo.
L’
ordinanza in forza della quale vengono adottati i provvedimenti urgenti è suscettibile di
reclamo ex art. 473 bis 22 c.p.c. e costituisce
titolo esecutivo, oltre che titolo per l’iscrizione dell’
ipoteca giudiziale.
Infine, va precisato che, allorchè il Collegio ammetta nuove prove (come previsto dall’ultima parte della norma), lo stesso procede alla loro assunzione con ordinanza, delegando, se occorre, il giudice
relatore.