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Articolo 473 bis 34 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Udienza di discussione

Dispositivo dell'art. 473 bis 34 Codice di procedura civile

(1)La trattazione dell'appello è collegiale.

All'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa, e all'esito della discussione il collegio trattiene la causa in decisione. Su richiesta delle parti, può assegnare loro un termine per note difensive e rinviare la causa ad altra udienza.

La sentenza è depositata nei sessanta giorni successivi all'udienza.

Il giudice dell'appello può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 473 bis 15 e 473 bis 22. Se ammette nuove prove, dà con ordinanza i provvedimenti per la loro assunzione, per la quale può delegare il relatore.

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 34 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina l’udienza di discussione in fase di appello, udienza che potrebbe anche essere l’unica laddove fosse esaurita l’attività istruttoria ovvero laddove la causa fosse già matura per la decisione.
L’appello viene trattato collegialmente ed il giudice relatore, designato con decreto dal Presidente della Corte d’Appello ex art. 473 bis 31 del c.p.c., illustra oralmente al Collegio i fatti di causa.
All’esito della discussione il Collegio trattiene la causa in decisione; tuttavia, in considerazione della particolare natura dei diritti di cui si tratta, è prevista per le parti, all’esito della discussione, la facoltà di chiedere un termine per ulteriori note difensive.
La concessione di tale ulteriore termine è a discrezione del Collegio ed, ovviamente, se concesso, la causa sarà rinviata ad altra udienza (in caso contrario sarà decisa).
Precisa il terzo comma della norma che, a seguito della trattazione e decisione verrà emessa sentenza, da depositarsi nei sessanta giorni successivi all’udienza di discussione ovvero alla successiva udienza.

L’ultimo comma di questa norma fa riferimento ai provvedimenti ex artt. 473 bis 15 e 473 bis 22 c.p.c., provvedimenti che potrebbe essere necessario adottare in considerazione della particolare natura dei procedimenti in materia di persone e famiglie, caratterizzati da una intrinseca urgenza e mutevolezza (soprattutto quelli che coinvolgono la prole minorenne o minori in generale).
La prassi di adottare misure provvisorie, infatti, trova spesso la propria ragione nell’evitare al minore di vivere una situazione di grave conflitto tra i genitori e di concedere alle parti il tempo necessario a ristabilire un equilibrio gravemente compromesso.

Va osservato che le norme summenzionate fanno riferimento a provvedimenti denominati come “temporanei ed urgenti” e non come “provvisori ed urgenti”, differenza che, sul piano concettuale, assume particolare rilievo considerato che:
a) i provvedimenti d’urgenza temporanei sono quelli, perlopiù cautelari, destinati a vedere caducata la loro efficacia per il sopravvenire del provvedimento di merito o per l’estinzione del giudizio di merito a cautela del quale sono stati emessi;
b) i provvedimenti d’urgenza provvisori, invece, sono quelli, anche non cautelari, la cui efficacia è appunto provvisoria, ma potenzialmente idonea a disciplinare il rapporto sottostante anche per un tempo indeterminato.

I provvedimenti d’urgenza a cui la Legge delega fa riferimento si ritiene che appartengano a questa seconda categoria, tenuto conto che sono destinati a mantenere la loro efficacia in caso di estinzione del processo.

L’ordinanza in forza della quale vengono adottati i provvedimenti urgenti è suscettibile di reclamo ex art. 473 bis 22 c.p.c. e costituisce titolo esecutivo, oltre che titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Infine, va precisato che, allorchè il Collegio ammetta nuove prove (come previsto dall’ultima parte della norma), lo stesso procede alla loro assunzione con ordinanza, delegando, se occorre, il giudice relatore.

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